IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e relative disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla «Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice per le pari opportunita' fra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge n. 246 del 28 novembre 2005» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare nonche' il titolo X del Libro IV concernente norme per il reclutamento e la formazione, ruolo e organici e stato giuridico e avanzamento del personale delle bande musicali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i titoli II, III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e per la formazione del personale militare, nonche' il titolo X del Libro IV concernente norme per il reclutamento, per le commissioni dei concorsi e per la nomina e la formazione del personale delle bande musicali; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il quale e' stata approvata la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco», emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'Ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 259 recante «Misure per la funzionalita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di procedure concorsuali» la cui efficacia e' stata prorogata al 31 marzo 2022 dall'art. 1, comma 8, lettera a, numero 2, del decreto-legge 31 dicembre 2021, n. 228 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»; Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»; Vista la lettera n. M_D ARM001 REG2020 0056638 del 26 giugno 2020 con la quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha chiesto di indire per l'anno 2021 un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del Maestro direttore della Banda Musicale dell'Aeronautica militare; Vista la lettera n. M_D ARM001 REG2021 0069828 del 14 luglio 2021 con la quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha comunicato i titoli e gli autori delle composizioni oggetto delle prove pratiche e di concertazione previste dal bando di concorso; Viste le lettere n. M_D ARM001 REG2021 0111915 del 16 novembre 2021 e n. M_D ARM001 REG2021 0122706 del 15 dicembre 2021 con le quali e' stato coordinato il presente bando con lo Stato Maggiore dell'Aeronautica militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 - registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a un posto per la nomina a Maggiore del ruolo speciale delle Armi dell'Arma aeronautica, Maestro direttore della banda musicale dell'Aeronautica militare. 2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi. 3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'amministrazione ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nei siti www.difesa.it - area «Focus», link Concorsi online. 4. Nel caso in cui l'amministrazione medesima eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 5. L'Amministrazione della difesa si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nel sito www.difesa.it - area «Focus», link Concorsi online.
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