Ministero Della Difesa

Ente: Ministero Della Difesa

Pubblicazione: 18/03/2022

Scadenza: 17/04/2022

N° Gazzetta: 22

Cod. Rif. G.U.: 22E03104

Ente

Ministero Della Difesa

Pubblicazione

18/03/2022

Scadenza

17/04/2022

N° Gazzetta

22

Cod. Rif. G.U.

22E03104


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,

Ministero Della Difesa – Concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 26 sottotenenti in servizio permanente nei ruoli speciali dell’Arma dei trasporti e dei materiali dell’Esercito, del Corpo di commissariato dell’Esercito e del Corpo sanitario dell’Esercito, anno 2022

 
IL DIRETTORE GENERALE 
per il personale militare 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; 
Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191  recante  modifiche  alla
legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 2, comma 9; 
Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico sulle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali; 
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  recante  norme  concernenti
l'autonomia  didattica  degli  Atenei  e  i  decreti   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  16  marzo  2007,
concernenti le determinazioni delle classi  di  laurea  magistrale  e
delle classi delle lauree universitarie; 
Visti il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni e il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare,  l'art.
8 concernente semplificazioni per  la  partecipazione  a  concorsi  e
prove selettive; 
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198  contenente
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
Visto l'art. 658 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  il
quale stabilisce che «Sulla base delle  esigenze  di  ciascuna  Forza
armata, se nei rispettivi  ruoli  speciali  non  risultano  ricoperte
particolari posizioni organiche, possono essere  indetti  annualmente
concorsi straordinari per titoli ed  esami  per  il  reclutamento  di
ufficiali nei citati ruoli  da  trarre  dai  giovani  che  non  hanno
superato il 35° anno di eta' alla data indicata dal bando di concorso
e sono in possesso di uno dei diplomi di  laurea  previsti  ai  sensi
dell'art. 647, comma 1»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro  n.  1,  foglio  n.  390 -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
Visto   il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco; 
Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
Vista   la   direttiva   tecnica,   datata   9   febbraio   2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante  «modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata  ai  sensi  del  precitato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dal codice stesso; 
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; 
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  94,
recante «Disposizioni in  materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato  l'art.
635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo  che  i
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati  nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021 - 2023; 
Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 2018, modificato  con  i
decreti ministeriali del 15 maggio 2021 e del 5 agosto 2021, recante,
fra l'altro, disposizioni per  il  reclutamento  degli  ufficiali  in
servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina  militare  e
dell'Aeronautica  militare,  emanato  ai  sensi  dell'art.  647   del
sopraindicato decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
Visti i commi 1-bis, 1-ter e 2-bis dell'art. 635 e i commi  1-bis
e 1-ter dell'art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
recante «Codice dell'ordinamento  militare»  introdotti  dal  decreto
legislativo 27  dicembre  2019,  n.  173,  recante  «Disposizioni  in
materia di riordino dei ruoli e delle carriere  del  personale  delle
Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3,  4  e  5,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132»; 
Vista la lettera dello Stato Maggiore della difesa  n.  M_D  SSMD
REG2021 0225933 del  7  dicembre  2021,  concernenti  i  reclutamenti
autorizzati per l'anno 2022; 
Vista la  lettera  dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito  n.  M_D
AE1C1B2 REG2022 0034330 del 25 gennaio 2022; 
Ravvisata  la  necessita'  di  indire,  al  fine  di   soddisfare
specifiche esigenze, un concorso straordinario per il reclutamento di
complessivi ventisei Sottotenenti in servizio  permanente  nei  ruoli
speciali dell'Arma dei traporti e materiali dell'Esercito, del  Corpo
di commissariato dell'Esercito e del  Corpo  sanitario  dell'Esercito
per l'anno 2022, 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
Visto il decreto 6 luglio 2020 del Ministero della salute recante
le  «Prescrizioni  tecniche  per  lo  svolgimento   delle   procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli  e  alle  qualifiche  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco,  volte  a  prevenire  possibili  fenomeni  di  diffusione  del
contagio da Covid-19»; 
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - art. 1  recante
«Proroga dei termini in materia di pubbliche amministrazioni»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226
-, concernente la sua nomina a direttore generale  per  il  personale
militare; 
Decreta: 
Art. 1 
Posti a concorso 
1. Sono indetti i seguenti concorsi straordinari, per  titoli  ed
esami, per il reclutamento di: 
a)  dodici  Sottotenenti  in  servizio  permanente  nel   ruolo
speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali  dell'Esercito,  con
riserva di due posti a favore del  coniuge  e  dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio; 
b) nove Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo  speciale
del Corpo di Commissariato dell'Esercito, con riserva, per i laureati
in giurisprudenza, di un posto a  favore  del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
(se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle  Forze
di polizia deceduto in servizio e  per  causa  di  servizio,  con  la
seguente ripartizione: 
otto per laureati in giurisprudenza; 
uno per laureati  in  scienze  dell'economia  ovvero  scienze
economico aziendali. 
c)  cinque  Sottotenenti  in  servizio  permanente  nel   ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, con riserva di un posto a
favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio. 
2.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it  che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
3. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
4. La Direzione generale per il  personale  militare  si  riserva
altresi' la  facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante
avviso  pubblicato  nel  portale  dei  concorsi  on-line  di  cui  al
successivo  art.  3  e  nei  siti   internet   www.persomil.difesa.it
www.esercito.difesa.it definendone le  modalita'.  Il  citato  avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati. 

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