IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 2, comma 9; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei e i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, concernenti le determinazioni delle classi di laurea magistrale e delle classi delle lauree universitarie; Visti il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni e il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare, l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 contenente «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto l'art. 658 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 il quale stabilisce che «Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, se nei rispettivi ruoli speciali non risultano ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non hanno superato il 35° anno di eta' alla data indicata dal bando di concorso e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti ai sensi dell'art. 647, comma 1»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal codice stesso; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l'art. 635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023; Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 2018, modificato con i decreti ministeriali del 15 maggio 2021 e del 5 agosto 2021, recante, fra l'altro, disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, emanato ai sensi dell'art. 647 del sopraindicato decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Visti i commi 1-bis, 1-ter e 2-bis dell'art. 635 e i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» introdotti dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»; Vista la lettera dello Stato Maggiore della difesa n. M_D SSMD REG2021 0225933 del 7 dicembre 2021, concernenti i reclutamenti autorizzati per l'anno 2022; Vista la lettera dello Stato Maggiore dell'Esercito n. M_D AE1C1B2 REG2022 0034330 del 25 gennaio 2022; Ravvisata la necessita' di indire, al fine di soddisfare specifiche esigenze, un concorso straordinario per il reclutamento di complessivi ventisei Sottotenenti in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Arma dei traporti e materiali dell'Esercito, del Corpo di commissariato dell'Esercito e del Corpo sanitario dell'Esercito per l'anno 2022, Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto 6 luglio 2020 del Ministero della salute recante le «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - art. 1 recante «Proroga dei termini in materia di pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 - registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226 -, concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di: a) dodici Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, con riserva di due posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; b) nove Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell'Esercito, con riserva, per i laureati in giurisprudenza, di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con la seguente ripartizione: otto per laureati in giurisprudenza; uno per laureati in scienze dell'economia ovvero scienze economico aziendali. c) cinque Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 4. La Direzione generale per il personale militare si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.it www.esercito.difesa.it definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
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