IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto la costituzione dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, l'art. 26, concernente le qualita' di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6, circa le qualita' di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» come modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare l'art. 28, che dispone «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti, minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»; Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, gli articoli 259 e 260; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita' digitale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. n. 3/1957»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, recante il «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, recante «Regolamento concernente modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro»; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che ha previsto che «le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori»; Visto l'art. 6, comma 2, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015, nel quale e' disposto che «non e' piu' applicabile, altresi', nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante «Regolamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, recante «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che hanno cessato l'attivita' agonistica nell'anno 2021; Attesa pertanto la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di ventuno atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di ventuno atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato. 2. Il predetto concorso e' riservato ad atleti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati all'art. 8 del presente bando. 3. I ventuno posti messi a concorso, per l'accesso alla qualifica iniziale del suddetto ruolo agenti e assistenti della Polizia di Stato, sono ripartiti come segue: un atleta, di sesso femminile, disciplina arrampicata sportiva, specialita' speed - Federazione arrampicata sportiva italiana (codice AR03); un atleta, di sesso maschile, disciplina canottaggio, categoria senior, specialita' olimpica «due senza» - Federazione italiana canottaggio (codice CA05); un atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialita' corsa 60 mt. - corsa 100 mt. - Federazione italiana di atletica leggera (codice AL04); un atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialita' marcia 35 km - Federazione italiana di atletica leggera (codice AL05); un atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera, specialita' 10.000 mt. e maratonina - Federazione italiana di atletica leggera (codice AL06); un atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialita' salto in alto e salto in lungo - Federazione italiana di atletica leggera (codice AL07); un atleta, di sesso maschile, disciplina lotta stile libero, categoria 80 kg - Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (codice LO02); un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto specialita' 50 mt. rana - 100 mt. rana - Federazione italiana nuoto (codice NU05); un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialita' 50 mt. delfino - 100 mt. delfino - 50 mt. dorso - Federazione italiana nuoto (codice NU06); un atleta, di sesso maschile, disciplina tuffi, specialita' trampolino 1 mt. - trampolino 3 mt. - Federazione italiana nuoto (codice TU02); un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo pilone destro n. 3 - Federazione italiana rugby (codice RU06); un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo pilone sinistro n. 1 - Federazione italiana rugby (codice RU07); un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo trequarti centro n. 12 - 13 - Federazione italiana rugby (codice RU08); un atleta, di sesso femminile, disciplina scherma, specialita' sciabola - Federazione italiana scherma (codice SC03); un atleta, di sesso femminile, disciplina pattinaggio velocita' su ghiaccio pista lunga, specialita' 500 mt. - Federazione italiana sport del ghiaccio (codice PA02); un atleta, di sesso maschile, disciplina sci alpino, specialita' slalom gigante - Federazione italiana sport invernali (codice SA04); un atleta, di sesso femminile, disciplina sci di fondo, specialita' sprint - mass start - individuale - Federazione italiana sport invernali (codice SA05); un atleta, di sesso maschile, disciplina biathlon, specialita' pursuit - sprint - staffetta - Federazione italiana sport invernali (codice BT02); un atleta, di sesso maschile, disciplina vela, specialita' windsurf classe iqfoil - Federazione italiana vela (codice VE02); un atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato, categoria 69 kg - Federazione pugilistica italiana (codice PU04); un atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato, categoria 51 kg - Federazione pugilistica italiana (codice PU05). 4. Nel caso in cui i posti previsti per una o piu' delle discipline/specialita' sopra indicate non risultassero coperti, l'amministrazione puo' assegnarli ad altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al precedente comma 3.
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