IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2018, recante l'autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2019, recante l'autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, recante l'autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2021, recante l'autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; Visto il decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 dicembre 2020, con cui e' stato indetto concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato, di cui complessivi trecentotrentaquattro gia' appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato; Preso atto che gli atti sopra citati consentono nel complesso l'assunzione di milleventi vice ispettori della Polizia di Stato; Ritenuto opportuno, in ossequio ai principi di economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, di procedere all'ampliamento dei posti messi a bando con il decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del 23 dicembre 2020; Considerato di dovere ampliare il numero dei posti del predetto concorso a millecinquecento unita', di cui complessive cinquecento riservate ai ruoli della Polizia di Stato; Decreta: Art. 1 Rideterminazione dei posti a concorso 1. I posti per allievo vice ispettore della Polizia di Stato da conferire con il concorso pubblico, per esami, indetto con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del 23 dicembre 2020, sono aumentati da mille a millecinquecento unita'. 2. I suddetti millecinquecento posti, fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti, sono assoggettati a riserve cosi' articolate: A) la riserva di centosessantasette posti per i candidati appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio, di cui all'art. 1, comma 2, del bando, e' rideterminata in duecentocinquanta posti; B) la riserva di centosessantasette posti per i candidati appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del bando, di cui all'art. 1, comma 2, del bando stesso, e' rideterminata in duecentocinquanta posti; C) la riserva di tre posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a), del bando, e' rideterminata in cinque posti; D) la riserva di cinquanta posti prevista per il coniuge e i figli superstiti, oppure i parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei prescritti requisiti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del bando, e' rideterminata in settantacinque posti; E) la riserva di venti posti per gli ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del bando, e' rideterminata in trenta posti; F) la riserva di dieci posti per coloro che hanno conseguito il diploma di maturita' presso il centro studi di Fermo, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del bando, e' rideterminata in quindici posti. 3. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati idonei. Avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 16 marzo 2022 Il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza Giannini
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