IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque; Visto l'art. 3, comma 5, dell'atto di intesa 1° luglio 2004 recante «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Visto l'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l'emanazione di un apposito bando, con indicazione delle modalita' e dei tempi di presentazione delle domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS); Visto l'art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, che disciplina la composizione della commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici degli IRCCS; Visto l'art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo cui la natura esclusiva dell'incarico del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico comporta l'incompatibilita' con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attivita' professionale; Visto l'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall'art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l'altro, prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015 interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per i quali e' vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», e, in particolare l'art. 20; Visto il decreto del Ministro della salute 9 luglio 2019, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lazio, con il quale e' stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'«Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani» istituto di diritto pubblico, nella disciplina «Malattie infettive», per la sede di Roma, via Portuense n. 292; Visto il decreto del Ministro della salute 18 settembre 2017, con il quale il dott. Giuseppe Ippolito e' stato nominato direttore scientifico dell'IRCCS Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani» di Roma per cinque anni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri 12 agosto 2021, registrato dai competenti organi di controllo al n. 2422 in data 30 agosto 2021, con cui il dott. Giuseppe Ippolito e' stato nominato direttore della direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita' del Ministero della salute; Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina del direttore scientifico dell'IRCCS «Istituto Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani» di Roma; Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri, registrato dai competenti organi di controllo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 aprile 2021, n. 84; Decreta: Art. 1 Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande 1. E' indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale per le malattie infettive» di Roma, riconosciuto per la disciplina di «Malattie infettive», rivolto a candidati in possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacita' manageriali, specifica capacita' di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonche' comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali. 2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul sito medesimo, entro le ore ventiquattro del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Al termine delle attivita' di compilazione e invio della domanda per via telematica, il candidato ricevera' un messaggio di posta elettronica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda. Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel comma 2, l'applicazione informatica consente di modificare i dati gia' inseriti. Allo scadere del termine predetto l'applicazione non permettera' piu' alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande. 4. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate a mano.
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