Ministero Dell’Istruzione

Ente: Ministero Dell’Istruzione

Pubblicazione: 05/04/2022

Scadenza: 06/04/2022

N° Gazzetta: 27

Cod. Rif. G.U.: 22E04223

Ente

Ministero Dell’Istruzione

Pubblicazione

05/04/2022

Scadenza

06/04/2022

N° Gazzetta

27

Cod. Rif. G.U.

22E04223


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,

Ministero Dell’Istruzione – Indizione, per l’anno 2022, degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato (Ordinanza n 79)

 
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; 
Vista la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
Vista la  direttiva  2013/55/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
Vista la legge 8 dicembre 1956,  n.  1378,  recante  norme  sugli
«Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; 
Vista la  legge  2  febbraio  1990,  n.  17,  recante  «Modifiche
all'ordinamento professionale dei  periti  industriali»,  cosi'  come
modificata dall'art. 1-septies della legge 26 maggio 2016, n. 89; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
Visto il decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
Visto il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e  Romania»,  ed  in
particolare il titolo III; 
Vista la legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  recante  «Norme  in
materia di organizzazione delle universita', di personale  accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario» e, in  particolare,  l'art.
17; 
Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'» ed in particolare l'art. 9, comma 6; 
Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
Visto il decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed in particolare l'art. 45; 
Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare  l'art.  1,
comma 52; 
Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo; 
Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  «Testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328, recante  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 2017, n. 134, «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133» ed in particolare  l'allegato  D  contenente  la
tabella di confluenza dei percorsi degli  istituti  tecnici  previsti
dall'ordinamento previgente; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148» ed in particolare l'art. 6; 
Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  1991,  n.  445,  come
modificato ed integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n.
447, di approvazione del «Regolamento per lo svolgimento degli  esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
perito industriale», d'ora in  avanti  denominato  «Regolamento»,  il
quale, all'art. 1, comma 1, dispone che gli esami hanno  luogo,  ogni
anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del  Ministro  della
pubblica istruzione; 
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n 270,  «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000,   cosi'   come
modificato  dal  decreto  ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Disciplina delle classi di laurea»; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
Istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell'art.  1,
comma 631, della legge n. 296/2006; 
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi  della  legge
17 maggio 1999, n. 144, art. 69,  comma  1,  recante  norme  generali
concernenti i diplomi degli Istituti  tecnici  superiori  (I.T.S.)  e
relative  figure  nazionali  di  riferimento,  la   verifica   e   la
certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8,
comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008; 
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93  con  il  quale  sono
state adottate le linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012; 
Visto il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze  del  12
ottobre  2015,   recante   definizione   degli   standard   formativi
dell'apprendistato  e  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma  1,  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in  particolare  l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; 
Visto il decreto  del  direttore  generale  per  gli  ordinamenti
scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di delega ai direttori  degli
uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti  delle  Province  di
Trento e Bolzano; 
Visto  il  parere  reso  in  data  16  giugno  2015  dall'ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso  agli  esami  abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito industriale,  geometra  ed
agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota  prot.  n.
27133 del 28 settembre 2015; 
Visto il parere espresso dal Consiglio  universitario  nazionale,
reso in data 29 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot.  3786,  in  merito  alla  richiesta  presentata  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento  per
la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per  lo
studente, lo sviluppo  e  l'internazionalizzazione  della  formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i  titoli
di accesso agli esami di Stato; 
Viste le note n. 16542  del  22  luglio  2019,  n.  15593  del  2
settembre 2020, n. 3120 del 13  febbraio  2021  e  n.  28047  del  12
novembre 2021, con le quali la Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici, la valutazione  e  l'internazionalizzazione  del  sistema
nazionale  di  istruzione  ha  fornito  indicazioni  in  merito  alla
valutazione del titolo di geometra, conseguito in vigenza del vecchio
ordinamento, ai fini dell'ammissione  dei  candidati  agli  esami  di
abilitazione per  l'esercizio  della  libera  professione  di  perito
industriale e perito industriale laureato; 
Visto l'art. 1-septies del decreto-legge 29 marzo  2016,  n.  42,
recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema
scolastico e della  ricerca»  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 26 maggio 2016, n. 89, come  modificato  dall'art.  55-bis  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale  dispone  che  «Oltre  a
quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n.
17, conservano efficacia ad  ogni  effetto  di  legge  i  periodi  di
praticantato,  i  titoli  di  studio  maturati  e  validi   ai   fini
dell'ammissione all'esame di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio
della libera professione,  nonche'  i  provvedimenti  adottati  dagli
organi professionali dei periti industriali e dei periti  industriali
laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31
dicembre 2024. Fino alla  medesima  data  conservano  il  diritto  di
accedere all'esame di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio  della
libera professione anche i  soggetti  che  conseguono  un  titolo  di
studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente»; 
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n.  2209/2020,
pubblicata il 2 aprile 2020; 
Vista  la  sentenza  del  Consiglio  di  Stato   n.   01491/2022,
pubblicata il 2 marzo 2022; 
Vista  la  sentenza  del  Consiglio  di  Stato   n.   01530/2022,
pubblicata il 3 marzo 2022; 
Visto il decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  22,  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico e sullo svolgimento  degli  esami  di  Stato,  nonche'  in
materia  di  procedure  concorsuali  e  di  abilitazione  e  per   la
continuita'   della    gestione    accademica»,    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41  e,  in  particolare,
l'art. 6, commi 1 e 2, secondo cui  «1.  qualora  sia  necessario  in
relazione al protrarsi dello stato  di  emergenza,  con  uno  o  piu'
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca possono  essere
definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni  normative  e  in
ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle  qualifiche
professionali, l'organizzazione e le modalita' della  prima  e  della
seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di  abilitazione
all'esercizio delle professioni regolamentate ai  sensi  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  5  giugno  2001,  n.  328,  delle
professioni  di  odontoiatra,  farmacista,   veterinario,   tecnologo
alimentare, dottore  commercialista  ed  esperto  contabile,  nonche'
delle  prove  integrative  per  l'abilitazione  all'esercizio   della
revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1  possono  essere
altresi' individuate  modalita'  di  svolgimento  diverse  da  quelle
ordinarie, ivi  comprese  modalita'  a  distanza,  per  le  attivita'
pratiche o di tirocinio  previste  per  l'abilitazione  all'esercizio
delle professioni di cui al comma  1,  nonche'  per  quelle  previste
nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei  corsi  di  studio,
ovvero successive  al  conseguimento  del  titolo  di  studio,  anche
laddove    finalizzate     al     conseguimento     dell'abilitazione
professionale»; 
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021,  n.  105,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,  recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 1, e l'art. 16, comma 1, che  dispongono
la proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale e  dei
termini correlati allo stato di emergenza nazionale; 
Visto l'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre  2020,  n.
183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
di  realizzazione  di  collegamenti  digitali,  di  esecuzione  della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053  del  Consiglio,  del  14  dicembre
2020, nonche' in materia  di  recesso  del  Regno  Unito  dall'Unione
europea» convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21, il quale prevede che «Le disposizioni di cui all'art. 6, commi
1, 2 e 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate  fino
al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle
professioni  di  agrotecnico  e  agrotecnico  laureato,  geometra   e
geometra laureato, perito agrario e perito agrario  laureato,  perito
industriale   e   perito   industriale   laureato,   per   le   quali
l'organizzazione e le  modalita'  di  svolgimento  degli  esami  sono
definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6,  con  decreto
del Ministro dell'istruzione»; 
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  25  febbraio  2022,   n.   15,   recante
«Disposizioni urgenti in  materia  di  termini  legislativi»,  e,  in
particolare,  l'art.  6,  comma  4,  il  quale   prevede   che:   «Le
disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41, relative  alle  modalita'  di  svolgimento  degli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e  dei
tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31
dicembre 2022. Le  medesime  disposizioni  si  applicano  anche  alle
professioni  di  agrotecnico  e  agrotecnico  laureato,  geometra   e
geometra laureato, perito agrario e perito agrario  laureato,  perito
industriale   e   perito   industriale   laureato,   per   le   quali
l'organizzazione e le  modalita'  di  svolgimento  degli  esami  sono
definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6,  con  decreto
del Ministro dell'istruzione.»; 
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7  marzo  2022,  n.
54, con il quale, in applicazione delle norme sopracitate, sono state
definite le modalita' di  svolgimento  degli  esami  di  Stato  della
sessione 2022 di  abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  di
agrotecnico e agrotecnico laureato,  geometra  e  geometra  laureato,
perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito
industriale laureato; 
Ritenuto,  in  osservanza  delle  disposizioni  sopracitate,   di
disciplinare l'organizzazione e le  modalita'  di  svolgimento  degli
esami di Stato di abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  di
perito industriale e perito industriale laureato; 
Acquisiti i pareri e le indicazioni specifiche,  anche  sotto  il
profilo, tecnico, del Consiglio nazionale interessato, ed  acquisita,
altresi', la disponibilita' dello  stesso  alla  realizzazione  della
sessione d'esame; 
Ordina: 
Art. 1 
1. E' indetta, per l'anno 2022, la sessione degli Esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione  di  perito
industriale e di perito industriale laureato. 
2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso  e  dei
conseguenti,  ulteriori,  requisiti  posseduti  dai   candidati,   si
applicano le seguenti definizioni: 
candidato perito industriale: 
il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturita'
tecnica di perito industriale, ai sensi dell'art.  1  della  legge  2
febbraio  1990,  n.  17,  conseguito  presso  un  istituto   statale,
paritario  o  legalmente  riconosciuto,  del  diploma  di  istruzione
superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo
2010, n. 88 afferente al settore «Tecnologico» secondo le  confluenze
di cui all'allegato D, unitamente al possesso di  uno  dei  requisiti
previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della
presente ordinanza.  Ai  sensi  dell'art.  1-septies,  comma  2,  del
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2016,  n.  89,  potranno  essere  ammessi  alle
sessioni d'esame i candidati che  avranno  conseguito  il  diploma  e
almeno perfezionato l'iscrizione nel registro dei praticanti entro il
31 dicembre 2024. 
candidato perito industriale laureato: il candidato in possesso
di: 
diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
laurea, di cui alle classi indicate dall'art.  55,  comma  2,
del decreto del Presidente  della  Repubblica  328/2001  e  riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
ai sensi del  parere  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale in data  29  marzo  2017,  citato  nelle  premesse,  lauree
specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,  n.  509,  lauree
magistrali  di  cui  al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.  270,  cosi'
come riportate nella tabella E,  allegata  alla  presente  ordinanza,
nonche' i relativi  diplomi  di  laurea,  di  durata  quadriennale  o
quinquennale,   dell'ordinamento   previgente   ai   citati   decreti
ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle  lauree
magistrali  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
3. La sessione di esami, ed il relativo programma riportato nella
tabella B della presente ordinanza, nonche'  gli  argomenti  inerenti
all'indirizzo/specializzazione, e' unica per i candidati  di  cui  al
precedente comma. 

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