Ministero Delle Infrastrutture e Della Mobilità Sostenibili

Ente: Ministero Delle Infrastrutture e Della Mobilità Sostenibili

Pubblicazione: 05/04/2022

Scadenza: 06/04/2022

N° Gazzetta: 27

Cod. Rif. G.U.: 22E04010

Ente

Ministero Delle Infrastrutture e Della Mobilità Sostenibili

Pubblicazione

05/04/2022

Scadenza

06/04/2022

N° Gazzetta

27

Cod. Rif. G.U.

22E04010


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Ministero Delle Infrastrutture e Della Mobilità Sostenibili – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 8 posti di dirigente tecnico di seconda fascia a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per le esigenze in materia di dighe e di infrastrutture idriche

 
IL DIRETTORE GENERALE 
del personale, del bilancio, degli affari generali 
e della gestione sostenibile del Ministero 
Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi  del  quale
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede  mediante
concorso; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola»; 
Vista la legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  «Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»,  e  in  particolare  l'art.  1,
comma 1, lettera a); 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  «Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; 
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili»; 
Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio  1999  del  Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»; 
Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni,  «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in  particolare  l'art.
28  concernente  l'accesso  alla   qualifica   di   dirigente   della
seconda fascia; 
Visto l'art. 28, comma 1-bis, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, inserito dall'art. 3,  comma  3,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in  legge  6  agosto
2021, n. 113, il quale prevede che «Nelle procedure  concorsuali  per
l'accesso  alla  dirigenza   in   aggiunta   all'accertamento   delle
conoscenze delle materie  disciplinate  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono  le  aree
di competenza osservate e prevedono la valutazione  delle  capacita',
attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte
e  orali,  finalizzate   alla   loro   osservazione   e   valutazione
comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti»; 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  «Codice  in
materia di  protezione  dei  dati  personali»,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il regolamento europeo
(UE) 2016/679 del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 
Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza  e  dall'origine  etnica»,  e   «Attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di  accesso  alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
Visto l'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.  69,  ai
sensi del quale «a far data dal 1°  gennaio  2010,  gli  obblighi  di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto
di pubblicita' legale si intendono assolti con la  pubblicazione  nei
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e  degli  enti
pubblici obbligati»; 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509,  concernente  il  «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; 
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999,  n.  509,
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»; 
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra  diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.  270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»  e,  in
particolare, l'art. 24  e  l'art.  62  che  sostituisce  il  comma  1
dell'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  «Riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema  di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
135»; 
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,
l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni, o previste dalla  normativa  vigente,  le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati  a
svolgere   direttamente   i   concorsi   pubblici   per    specifiche
professionalita'; 
Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165; 
Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  16
aprile 2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i  titoli  valutabili
nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente  e
il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi  dell'art.
3, comma 2-bis,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272»; 
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  contenente  le  linee
guida sulle procedure concorsuali; 
Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione,  ai  sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16  aprile  2013,  n.  70,  delle  scuole  di  specializzazione   che
rilasciano  i  diplomi  di   specializzazione   che   consentono   la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di  dirigente
della seconda fascia»; 
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
Visto l'art. 249, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.  77,  il
quale prevede che «A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto i principi e  i  criteri  direttivi  concernenti  lo
svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata (omissis)
di cui al comma 7 dell'art. 247 (omissis), possono  essere  applicati
dalle singole amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
Visto il vigente Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del
personale dirigente dell'area funzioni centrali; 
Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021, n.
76, il quale  prevede  che,  «1.  Al  fine  di  ridurre  i  tempi  di
reclutamento del personale, le amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  prevedono,
anche in deroga alla disciplina  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.  272,  e  della
legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti  modalita'  semplificate  di
svolgimento  delle   prove,   assicurandone   comunque   il   profilo
comparativo: (omissis)  b)  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e
digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente»; 
Visto il decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia», convertito con modificazioni in legge 6 agosto  2021,  n.
113; 
Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
giugno  2019,  recante  autorizzazione  ad   avviare   procedure   di
reclutamento e ad assumere unita' di personale,  ai  sensi  dell'art.
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Accertata la situazione organizzativa  della  Direzione  generale
per le dighe e le infrastrutture  idriche  anche  in  relazione  alla
mancata copertura, nonostante gli  interpelli  esperiti,  di  diversi
uffici tecnico-specialistici per i quali non si e'  potuto  procedere
ad assegnare le funzioni di direzione; 
Verificato che tra le strutture della Direzione generale  per  le
dighe e  le  infrastrutture  idriche  prive  di  unita'  dirigenziali
sussistono uffici tecnici per le dighe di diversi bacini  idrografici
nazionali, competenti per la vigilanza sulla  sicurezza  delle  dighe
aventi le caratteristiche di cui  all'art.  1  del  decreto-legge  n.
507/1994,  convertito  in  legge  n.  584/1994  (di  seguito  «grandi
dighe»), e  divisioni  specialistiche  competenti  nelle  materie  di
idraulica, geologia applicata, strutture e geotecnica, e titolari  di
procedimenti in materia di rivalutazione della  sicurezza  sismica  e
idrologico-idraulica delle grandi dighe; 
Costatato che risultano altresi' prive di unita' dirigenziali gli
uffici competenti per le opere di derivazione,  per  le  funzioni  di
supporto alle amministrazioni protezione civile e per la gestione  di
piani finanziari  in  materia  di  infrastrutture  idriche,  e  degli
interventi di cui al PNRR; 
Preso  atto  che  tale  situazione   potrebbe   compromettere   o
rallentare le funzioni di  vigilanza  sulla  sicurezza  delle  grandi
dighe, oltre che la gestione di importanti  linee  di  finanziamento,
rallentando  potenzialmente  l'avanzamento   delle   attivita'   gia'
programmate e finanziate dal Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili proprio in materia  di  riqualificazione  della
sicurezza delle infrastrutture esistenti; 
Ritenuto di procedere all'indizione di un concorso pubblico,  per
titoli ed esami, per l'assunzione di otto unita' di dirigente tecnico
di seconda fascia a tempo indeterminato da inquadrare nei  ruoli  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  per  le
esigenze  in  materia  di  dighe  ed  infrastrutture  idriche   della
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche  e  degli
uffici tecnici funzionalmente dipendenti; 
Considerato che le predette  unita'  di  dirigente  tecnico  sono
destinate, mediante successivo interpello riservato ai vincitori  del
concorso,  a  svolgere  le  funzioni  di  direzione  delle  attivita'
vigilanza  e  controllo  della  sicurezza   delle   dighe   e   delle
infrastrutture idriche e di rivalutazione della sicurezza  sismica  e
idraulica delle stesse attribuiti dalla normativa speciale di settore
alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture  idriche  di
questo Ministero  ed  agli  uffici  tecnici  per  le  dighe  da  essa
funzionalmente dipendenti; 
Considerato che detta attivita' di direzione tecnica concerne  la
vigilanza sulla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture  idriche
di competenza del Ministero e sulle operazioni di controllo spettanti
ai concessionari di derivazione, l'approvazione tecnica dei progetti,
la  vigilanza  sulla  costruzione  e  manutenzione  delle  opere,  la
rivalutazione delle condizioni  di  sicurezza  sismica  ed  idraulica
delle  predette  infrastrutture,  il  supporto  alle  amministrazioni
competenti in materia di protezione civile per eventi coinvolgenti le
dighe e le infrastrutture idriche  nonche'  la  gestione  tecnica  di
linee di finanziamento inerenti  in  particolare  l'incremento  della
sicurezza delle predette opere; 
Considerata la necessita' di acquisire  al  ruolo  dei  dirigenti
tecnici di questo Ministero unita' di alta specializzazione  tecnica,
atteso anche il fatto che numerosi interpelli per l'attribuzione  dei
relativi incarichi riservati al personale  dirigenziale  in  servizio
sono gia' risultati ripetutamente privi di candidature; 
Considerato    che    per    tale    attivita'    di    direzione
tecnico-specialistica,  altamente  qualificata  in   relazione   alle
competenze indicate nelle premesse, e'  indispensabile  avvalersi  di
tecnici di specifica esperienza tecnica o in possesso di  laurea  con
percorso quinquennale in specifici settori dell'ingegneria  civile  e
ambientale e della geologia, abilitati rispettivamente  all'esercizio
della professione di ingegnere e geologo, con iscrizione al  relativo
albo richiesta per l'assunzione in servizio, in coerenza anche con la
qualificazione del personale tecnico delle  aree  funzionali  adibito
allo  svolgimento  delle  attivita'  da  dirigersi,   esulando   tali
attivita' dalle competenze professionali di tecnici aventi titoli  di
studio, esperienza e abilitazione diversi da quelli richiesti; 
Considerato che le materie di esame sono di natura  specialistica
stante la disciplina speciale tecnica e amministrativa che regola  il
settore delle dighe e delle infrastrutture idriche; 
Considerato  che  la  presente  procedura  concorsuale  e'  stata
condivisa con il Ministro per la pubblica  amministrazione,  come  da
nota ministeriale 25915 in data 7 luglio 2021; 
Visto il decreto ministeriale prot. 481  del  30  novembre  2021,
debitamente registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2021,  con
il quale sono stati rimodulati il numero ed i  compiti  degli  uffici
dirigenziali  di  livello  non  generale,  nell'ambito  degli  uffici
dirigenziali di livello generale della  struttura  organizzativa  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
Decreta: 
Art. 1 
Posti messi a concorso 
E' indetto  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento di complessive otto unita', a  tempo  indeterminato,  di
personale dirigenziale di seconda fascia, in  prova,  nel  ruolo  dei
dirigenti  del  Ministero  delle  infrastrutture  e della   mobilita'
sostenibili per le esigenze in materia  di  dighe  ed  infrastrutture
idriche e in particolare di quelle della Direzione  generale  per  le
dighe  e  le  infrastrutture   idriche   e   degli   uffici   tecnici
funzionalmente dipendenti. 
Il 30 per cento dei suddetti posti e' riservato al  personale  di
ruolo del Ministero che indice la presente procedura in possesso  dei
prescritti requisiti. 
I posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria. 
L'attribuzione del primo incarico dirigenziale e  la  conseguente
assegnazione alla sede  di  servizio  nel  territorio  nazionale  nei
confronti dei vincitori del concorso avra' luogo  mediante  procedura
di interpello. 

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