IL DIRETTORE GENERALE del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia; Visto l'art. 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che «Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il regolamento europeo (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto l'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai sensi del quale «a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 24 e l'art. 62 che sostituisce il comma 1 dell'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272»; Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, contenente le linee guida sulle procedure concorsuali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto l'art. 249, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata (omissis) di cui al comma 7 dell'art. 247 (omissis), possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area funzioni centrali; Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021, n. 76, il quale prevede che, «1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalita' semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo: (omissis) b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, recante autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unita' di personale, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Accertata la situazione organizzativa della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche anche in relazione alla mancata copertura, nonostante gli interpelli esperiti, di diversi uffici tecnico-specialistici per i quali non si e' potuto procedere ad assegnare le funzioni di direzione; Verificato che tra le strutture della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche prive di unita' dirigenziali sussistono uffici tecnici per le dighe di diversi bacini idrografici nazionali, competenti per la vigilanza sulla sicurezza delle dighe aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 507/1994, convertito in legge n. 584/1994 (di seguito «grandi dighe»), e divisioni specialistiche competenti nelle materie di idraulica, geologia applicata, strutture e geotecnica, e titolari di procedimenti in materia di rivalutazione della sicurezza sismica e idrologico-idraulica delle grandi dighe; Costatato che risultano altresi' prive di unita' dirigenziali gli uffici competenti per le opere di derivazione, per le funzioni di supporto alle amministrazioni protezione civile e per la gestione di piani finanziari in materia di infrastrutture idriche, e degli interventi di cui al PNRR; Preso atto che tale situazione potrebbe compromettere o rallentare le funzioni di vigilanza sulla sicurezza delle grandi dighe, oltre che la gestione di importanti linee di finanziamento, rallentando potenzialmente l'avanzamento delle attivita' gia' programmate e finanziate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili proprio in materia di riqualificazione della sicurezza delle infrastrutture esistenti; Ritenuto di procedere all'indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di otto unita' di dirigente tecnico di seconda fascia a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per le esigenze in materia di dighe ed infrastrutture idriche della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche e degli uffici tecnici funzionalmente dipendenti; Considerato che le predette unita' di dirigente tecnico sono destinate, mediante successivo interpello riservato ai vincitori del concorso, a svolgere le funzioni di direzione delle attivita' vigilanza e controllo della sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche e di rivalutazione della sicurezza sismica e idraulica delle stesse attribuiti dalla normativa speciale di settore alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche di questo Ministero ed agli uffici tecnici per le dighe da essa funzionalmente dipendenti; Considerato che detta attivita' di direzione tecnica concerne la vigilanza sulla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche di competenza del Ministero e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari di derivazione, l'approvazione tecnica dei progetti, la vigilanza sulla costruzione e manutenzione delle opere, la rivalutazione delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle predette infrastrutture, il supporto alle amministrazioni competenti in materia di protezione civile per eventi coinvolgenti le dighe e le infrastrutture idriche nonche' la gestione tecnica di linee di finanziamento inerenti in particolare l'incremento della sicurezza delle predette opere; Considerata la necessita' di acquisire al ruolo dei dirigenti tecnici di questo Ministero unita' di alta specializzazione tecnica, atteso anche il fatto che numerosi interpelli per l'attribuzione dei relativi incarichi riservati al personale dirigenziale in servizio sono gia' risultati ripetutamente privi di candidature; Considerato che per tale attivita' di direzione tecnico-specialistica, altamente qualificata in relazione alle competenze indicate nelle premesse, e' indispensabile avvalersi di tecnici di specifica esperienza tecnica o in possesso di laurea con percorso quinquennale in specifici settori dell'ingegneria civile e ambientale e della geologia, abilitati rispettivamente all'esercizio della professione di ingegnere e geologo, con iscrizione al relativo albo richiesta per l'assunzione in servizio, in coerenza anche con la qualificazione del personale tecnico delle aree funzionali adibito allo svolgimento delle attivita' da dirigersi, esulando tali attivita' dalle competenze professionali di tecnici aventi titoli di studio, esperienza e abilitazione diversi da quelli richiesti; Considerato che le materie di esame sono di natura specialistica stante la disciplina speciale tecnica e amministrativa che regola il settore delle dighe e delle infrastrutture idriche; Considerato che la presente procedura concorsuale e' stata condivisa con il Ministro per la pubblica amministrazione, come da nota ministeriale 25915 in data 7 luglio 2021; Visto il decreto ministeriale prot. 481 del 30 novembre 2021, debitamente registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2021, con il quale sono stati rimodulati il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; Decreta: Art. 1 Posti messi a concorso E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive otto unita', a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per le esigenze in materia di dighe ed infrastrutture idriche e in particolare di quelle della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche e degli uffici tecnici funzionalmente dipendenti. Il 30 per cento dei suddetti posti e' riservato al personale di ruolo del Ministero che indice la presente procedura in possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria. L'attribuzione del primo incarico dirigenziale e la conseguente assegnazione alla sede di servizio nel territorio nazionale nei confronti dei vincitori del concorso avra' luogo mediante procedura di interpello.
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