IL CAPO DIPARTIMENTO per le risorse umane, finanziarie e strumentali Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante «disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3, comma 3-bis, del succitato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, in base al quale le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tra l'altro, di dodici posti della III area funzionale. La predetta dotazione organica e' ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca nella misura di cui alla tabella A, allegata al suddetto decreto; Visto l'art. 3, comma 3-ter, del succitato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, ai sensi del quale «Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2022, a valere sulle facolta' assunzionali pregresse, relative al comparto funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo e' stato gia' autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tal fine, le predette facolta' assunzionali si intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'universita' e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante il «regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione»; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3 del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, secondo cui per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresi' prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a) del medesimo art. 10; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica e validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l'art. 3, comma 4-bis; Visto il decreto interministeriale 9 novembre 2021, adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro per le disabilita' recante «Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»; Visto il Piano del fabbisogno del personale del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca per il triennio 2020-2022, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca 14 agosto 2020, n. 100; Visto il Piano del fabbisogno del personale del Ministero dell'istruzione per il triennio 2021-2023, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2021, n. 360; Visto il bando di concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive trecentoquattro unita' di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, vari profili professionali, dei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione, adottato con decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 27 luglio 2021); Considerato che il predetto bando di concorso prevede l'inquadramento delle unita' di personale da assumersi in quattro profili professionali specifici e, in particolare, nei seguenti profili: funzionario amministrativo - giuridico - contabile; funzionario socio - organizzativo - gestionale; funzionario per la comunicazione e per l'informazione; funzionario informatico - statistico; Considerato che, in ordine alla predetta procedura concorsuale, sono pervenute, complessivamente, n. 51.589 candidature, come da avviso pubblicato il 30 agosto 2021 sulla piattaforma raggiungibile all'indirizzo: https://reclutamento.istruzione.it Considerato che, relativamente alla predetta procedura concorsuale, non e' stata svolta ancora alcuna attivita' selettiva; Visto l'art. 10 del succitato bando di concorso, secondo il quale la procedura concorsuale, in ordine a ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1, si articola nelle seguenti fasi: a) eventuale prova preselettiva; b) prova scritta; c) prova orale; Considerata la carenza di personale non dirigenziale manifestata da questo dicastero, con particolare riguardo a profili professionali specifici da destinare alle nuove Direzioni generali di cui ai succitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166 e n. 167; Viste le richieste dei direttori generali e dei dirigenti titolari degli uffici dell'amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali, con le quali vengono manifestate forti carenze di personale, che potrebbero compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa ed il regolare avvio del nuovo anno scolastico; Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione 30 marzo 2022, n. 81, con la quale, al fine di corrispondere alle particolari esigenze di questo dicastero espresse nelle premesse della suddetta direttiva, si specifica ulteriormente che «l'obiettivo prioritario per il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, e, in particolare, per la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, e' l'adozione di misure atte a semplificare e accelerare tutte le procedure concorsuali per ridurre i tempi del reclutamento di unita' di personale non dirigenziale, in coerenza con le facolta' assunzionali» del Ministero dell'istruzione; Ravvisata la necessita' di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa ed, in particolare, di assicurare in tempi rapidi agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica la disponibilita' di personale con profili professionali specifici, adeguati alle competenze previste dal succitato decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, nonche' di personale necessario a consentire il regolare svolgimento delle funzioni svolte dagli uffici dell'amministrazione centrale e periferica, per le numerose attivita' da mettere in campo per l'avvio dell'anno scolastico e per gli adempimenti successivi ad esso connessi; Ravvisata la necessita' di assicurare la celerita' della procedura concorsuale bandita con decreto dipartimentale 22 luglio 2021, n. 61, garantendo, al contempo, il medesimo grado di selettivita' tra i partecipanti ed il rispetto dei principi di imparzialita' e trasparenza dell'azione amministrativa; Valutata, al fine di cui sopra, l'opportunita' di avvalersi della facolta' di modificare le modalita' di svolgimento delle prove selettive, prevista dal citato art. 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, eliminando la prova preselettiva e la prova orale ed unificando l'intera procedura in una prova scritta; Tenuto conto, altresi', della necessita' di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID- 19; Considerata la necessita' di modificare gli articoli 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 del predetto bando di concorso, anche al fine di adottare le misure di semplificazione previste dall'art. 10, comma 3, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicita' adottate per il bando e riaprendo i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; Visto il decreto dipartimentale n. 30 del 6 aprile 2022; Decreta: Art. 1 Modifica del bando 1. La procedura concorsuale prevista dal bando di concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive trecentoquattro unita' di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, vari profili professionali, dei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione, adottato con decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 27 luglio 2021) e' modificata come segue: 1.a) la prova preselettiva di cui all'art. 11 del bando e' soppressa; 1.b) la prova scritta di cui all'art. 12 del bando e' modificata secondo quanto stabilito al comma 2; 1.c) la prova orale di cui all'art. 13 del bando e' soppressa. 2. Per effetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo: 2.a) l'art. 7, comma 1, del bando e' soppresso; 2.b) l'art. 7, comma 3, del bando e' soppresso; 2.c) l'art. 10 del bando e' soppresso; 2.d) l'art. 11 del bando e' soppresso; 2.e) l'art. 12 del bando e' cosi' sostituito: «1. La procedura concorsuale, in ordine a ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1, del bando consiste nello svolgimento di una prova scritta. 2. La prova e' diretta ad accertare il possesso di competenze coerenti con i profili professionali oggetto del bando e l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni dei profili professionali medesimi. 3. L'avviso di convocazione per la prova scritta, comprensivo del diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento, sara' pubblicato, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, del bando sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, del bando almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 4. I candidati dovranno presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti di un valido documento d'identita' e nel pieno rispetto delle misure anti - contagio da COVID -19 in vigore, di cui verra' data informazione mediante pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 1 del bando. 5. L'assenza dalla prova, qualunque ne sia la causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, comportano l'esclusione dal concorso. 6. L'espletamento della prova avverra' nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID - 19 previste dalle disposizioni vigenti e dai protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 7. Nel corso della prova ai candidati e' fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, supporti cartacei, testi normativi, manuali, circolari, note ministeriali di ogni tipo, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti di ciascuna commissione esaminatrice. In caso di violazione, ciascuna commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 8. L'ammissione alla prova avviene con la piu' ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando. 9. La prova potra' svolgersi in sedi decentrate, per ambito regionale o interregionale e, ove necessario, in modo non contestuale, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. A tal fine, i candidati potranno essere suddivisi territorialmente in base all'ambito indicato nella domanda di ammissione al concorso, secondo il seguente schema: ============================================= | Ambito | Codice | +=============================+=============+ |ABRUZZO |ABR01 | +-----------------------------+-------------+ |BASILICATA |BSC02 | +-----------------------------+-------------+ |CALABRIA |CBR03 | +-----------------------------+-------------+ |CAMPANIA |CMP04 | +-----------------------------+-------------+ |EMILIA ROMAGNA |EMR05 | +-----------------------------+-------------+ |FRIULI-VENEZIA GIULIA |FVG06 | +-----------------------------+-------------+ |LIGURIA |LGR07 | +-----------------------------+-------------+ |LAZIO |LZO08 | +-----------------------------+-------------+ |LOMBARDIA |LMB09 | +-----------------------------+-------------+ |MARCHE |MCG10 | +-----------------------------+-------------+ |MOLISE |MLS11 | +-----------------------------+-------------+ |PIEMONTE |PMT12 | +-----------------------------+-------------+ |PUGLIA |PGL13 | +-----------------------------+-------------+ |SARDEGNA |SRD14 | +-----------------------------+-------------+ |SICILIA |SCL15 | +-----------------------------+-------------+ |TOSCANA |TSC16 | +-----------------------------+-------------+ |UMBRIA |UMB17 | +-----------------------------+-------------+ |VENETO |VNT18 | +-----------------------------+-------------+ La scelta dell'ambito regionale non garantisce comunque ai candidati un collegamento automatico con la sede di svolgimento della prova e non costituisce una scelta dell'eventuale sede di destinazione al momento dell'approvazione della graduatoria. 10. Per tutti i codici di concorso, la prova consiste nella somministrazione di quaranta quesiti a risposta multipla articolati come segue: a) una parte composta da trentadue quesiti volti a verificare le conoscenze rilevanti afferenti, in ordine a ciascun codice di concorso, alle seguenti materie: Codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile a) diritto costituzionale; b) diritto amministrativo; c) diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; d) diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; f) disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei pubblici dipendenti; g) elementi di diritto processuale civile e del lavoro; h) contabilita' pubblica; i) organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; l) elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche. codice 02 - funzionario socio - organizzativo - gestionale a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; e) elementi di diritto del lavoro pubblico e responsabilita' dei pubblici dipendenti; f) tipologie e modelli organizzativi; g) teorie manageriali, della conoscenza e dell'apprendimento organizzativo; h) teorie del cambiamento organizzativo e project management; i) pratiche di gestione organizzativa e descrizioni di ruoli, funzioni e strutture nonche' degli strumenti idonei per la descrizione di modelli e processi nella pubblica amministrazione; l) elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche. Codice 03 - funzionario per la comunicazione e per l'informazione a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; e) elementi di diritto del lavoro pubblico e responsabilita' dei pubblici dipendenti; f) teoria e tecniche della comunicazione pubblica; g) comunicazione e marketing; h) normativa in materia di protezione dei dati personali; i) normativa in materia di trasparenza, prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; l) pubbliche relazioni e comunicazione: contenuti della professione e strumenti operativi; m) legislazione relativa all'attivita' di informazione e comunicazione pubblica; n) elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche. Codice 04 - funzionario informatico - statistico a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; e) elementi di diritto del lavoro pubblico e responsabilita' dei pubblici dipendenti; f) elementi di organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; g) elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche; h) norme in materia di amministrazione digitale, e-government e dematerializzazione; i) metodi di analisi, presentazione e previsione delle tendenze fondamentali individuabili in grandi flussi di dati (Big Data), con particolare riferimento agli strumenti software necessari all'elaborazione; l) metodologie e strumenti di project management, con particolare riferimento alla data science; m) sicurezza dei dati, con particolare riferimento alla data privacy; n) semantica ed ontologie per la gestione delle informazioni; o) machine learning e servizi cognitivi; p) text mining, natural language processing; q) cenni di architetture di reti e dei sistemi di comunicazione con particolar riferimento al cloud computing e alle connesse tematiche di sicurezza; r) analisi e progettazione di sistemi informatici con particolare riferimento a sistemi di data mining e business intelligence, sistemi web; s) tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi di business; t) tecniche statistiche a supporto del data science. Nell'ambito dei predetti quesiti verra' altresi' accertata la conoscenza della lingua inglese, ad un livello di competenze pari al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue, nonche' la conoscenza delle tecnologie informatiche e le competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione. b) una parte composta da otto quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacita' di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere - tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione - quale ritengano piu' adeguata. La prova si svolgera' mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali. 11. Il Ministero dell'istruzione puo' avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche' per l'organizzazione della prova scritta, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. Ciascuna commissione esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 12. Alla prova scritta sara' attribuibile un punteggio massimo complessivo di 30 punti. La stessa si intendera' superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). 13. La correzione degli elaborati avviene con modalita' che assicurino l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalita' digitali. 14. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalita' di espletamento della prova verranno definite da ciascuna commissione e fornite ai candidati mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, del bando. 15. Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai risultati della prova di ciascun candidato saranno accessibili, sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, del bando, all'interno dell'area riservata predisposta». 2.f) l'art. 13 del bando e' soppresso; 2.g) l'art. 14, comma 1, del bando e' cosi' sostituito: «Il punteggio finale e' dato dal punteggio conseguito nella prova scritta»; 2.h) all'art. 14, comma 2, del bando le parole «della prova orale» sono sostituite con le parole «della prova scritta»; 2.i) all'art. 14, comma 5, del bando le parole «e nella prova orale» sono soppresse. 3. Inoltre, sono apportate al bando le seguenti, ulteriori, modifiche: 3.a) l'art. 6, comma 1, lettera n) del bando, e' cosi' sostituito: «l'eventuale necessita', in relazione alla propria disabilita' o a diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di tempi aggiuntivi, di ausili, di misure dispensative e/o di strumenti compensativi per l'espletamento delle prove concorsuali»; 3.b) l'art. 7, comma 4, del bando e' soppresso; 3.c) all'art. 7 del bando, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: «3. Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) deve specificare, nella domanda di partecipazione al concorso, la richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari, di cui intende beneficiare in funzione della propria esigenza, la quale dovra' essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto interministeriale del 9 novembre 2021, adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro per le disabilita'. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa va trasmessa, utilizzando le apposite funzionalita' della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, del bando non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 4. Le situazioni di disabilita' o diagnosi di DSA sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili, misure dispensative, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi, potranno essere segnalate secondo le modalita' indicate nella piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, del bando»; 3.d) all'art. 8, comma 3, del bando il periodo «utilizzando le credenziali fornite al momento dell'autenticazione» e' soppresso.
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