Ministero Della Giustizia

Ente: Ministero Della Giustizia

Pubblicazione: 19/04/2022

Scadenza: 19/05/2022

N° Gazzetta: 31

Cod. Rif. G.U.: 22E04613

Ente

Ministero Della Giustizia

Pubblicazione

19/04/2022

Scadenza

19/05/2022

N° Gazzetta

31

Cod. Rif. G.U.

22E04613


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,

Ministero Della Giustizia – Concorso pubblico per la copertura di complessivi 1.758 posti di allievo Agente del Corpo della Polizia Penitenziaria

 
IL DIRETTORE GENERALE 
del personale e delle risorse 
del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale  dello  Stato»  e  in  particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale delle Forze di polizia; 
Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7; 
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo  di
polizia penitenziaria e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare,  l'art.
35, comma 6, circa le  qualita'  morali  e  di  condotta  che  devono
possedere  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale di Polizia penitenziaria; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive integrazioni e modificazioni; 
Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica  negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza  delle
due lingue nel pubblico impiego»; 
Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine»; 
Preso atto che negli istituti  penitenziari  della  Provincia  di
Bolzano, allo stato non  risultano  posti  vacanti  relativamente  al
ruolo agenti/assistenti; 
Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l'art. 8 concernente l'invio,  esclusivamente  per
via telematica, delle domande per la  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000,  n.  50,  recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
Visto l'art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
recante  «Codice  dell'ordinamento  militare»  che  prevede  per   la
partecipazione ai concorsi pubblici l'elevazione del limite  di  eta'
di un periodo pari  all'effettivo  servizio  prestato,  comunque  non
superiore a tre anni, per i cittadini  che  hanno  prestato  servizio
militare; 
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Adeguamento delle strutture degli
organici dell'amministrazione penitenziaria e  dell'ufficio  centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzione  dei  ruoli  direttivi
ordinario e speciale del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma
dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; 
Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 703  che
prevede, al comma 1, lettera d),  che  per  l'accesso  alla  carriera
iniziale del Corpo di polizia penitenziaria,  il  60  per  cento  dei
posti disponibili e' riservato ai volontari in ferma  prefissata,  ad
esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni di cui al  comma
2 del medesimo articolo; 
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con  il
Ministro della difesa del 16 marzo 2006  registrato  alla  Corte  dei
conti - Ufficio di controllo sugli atti dei  ministeri  istituzionali
in data 12 luglio 2006 con il  quale,  in  attuazione  dell'art.  16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono  state  emanate  le
«Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo  degli
agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma  annuale
in servizio o in congedo»; 
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
Vista  la  direttiva  tecnica  dell'Ispettorato  generale   della
sanita' militare 9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato  decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive,  a  norma  dell'articolo  1,
commi 2 e 3, della  legge  1°  dicembre  2018,  n.  132,  al  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni  in  materia
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo
8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di  riorganizzazione   delle   amministrazioni   pubbliche»   e,   in
particolare, l'art. 30, comma 1, lettera u), che prevede le prove  di
efficienza fisica per i candidati ai concorsi per l'accesso ai  ruoli
del personale del Corpo di polizia penitenziaria; 
Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020, con il quale  sono  state  definite  le
modalita'  per  lo  svolgimento  delle   prove   per   l'accertamento
dell'efficienza fisica, ai  sensi  dell'art.  86,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443,  come  modificato  dal
citato decreto legislativo n. 172/2019; 
Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e successive modifiche ed integrazioni e,  in  particolare,
l'art. 259; 
Visto  il  decreto-legge  24   marzo   2022,   n.   24,   recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure  di  contrasto
alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della
cessazione dello stato di emergenza»; 
Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84,  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche» ed  in  particolare  l'art.  6,  comma  2,
lettera a) che individua le funzioni  della  direzione  generale  del
personale e delle risorse; 
Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'amministrazione
penitenziaria; 
Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  28  febbraio   2020,   n.   8,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica»; 
Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
Attesa la necessita' di bandire due  distinti  concorsi  pubblici
per il reclutamento, complessivamente, di millesettecentocinquantotto
allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria; 
Decreta: 
Art. 1 
Posti a concorso 
1. Per le esigenze di reclutamento di un  numero  complessivo  di
millesettecentocinquantotto  allievi  agenti  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria sono indetti i seguenti concorsi pubblici: 
a)   concorso    pubblico,    per    esame    e    titoli,    a
millecinquantacinque     posti      (settecentonovantuno      uomini;
duecentosessantaquattro donne), riservato: 
ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)  che  sono
in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di
partecipazione al  concorso  ovvero  VFP1  collocati  in  congedo  al
termine della ferma annuale; 
ai volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  (VFP4)  in
servizio o in congedo; 
b)  concorso  pubblico,  per  esame,  a  settecentotre'   posti
(cinquecentoventisette uomini;  centosettantasei  donne),  aperto  ai
cittadini italiani. 
2.  I  posti  del  concorso  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
eventualmente non coperti  per  insufficienza  di  candidati  idonei,
saranno assegnati agli idonei non vincitori del concorso di cui  alla
lettera b), secondo l'ordine della  relativa  graduatoria  finale  di
merito, maschile e femminile. 
3. All'atto della presentazione della domanda con le modalita' di
cui al successivo art. 5, i candidati devono indicare il concorso cui
intendono prendere parte, essendo consentita la partecipazione ad uno
solo dei concorsi di cui al comma 1, avendone i requisiti. 
4. L'amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2022-2023. 
Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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