IL DIRETTORE GENERALE degli affari generali e delle risorse umane Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto l'art. 1, comma 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di «adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679»; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014, comma 3 che prevede la riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore dei militari congedati senza demerito; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Vista la normativa vigente in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti - Comparto funzioni centrali e dell'ex comparto Ministeri; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo», Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'art. 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di societa' e professionalita' specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 249; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», istitutivo del Ministero del turismo; Visto, in particolare, all'art. 7, del citato decreto-legge n. 22/21, i commi 3, 5 e 12 ed il relativo allegato - Tabella A - recante il contingente numerico del personale assegnato al suddetto Ministero, come sostituito dalla legge di conversione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori Misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR)»; Vista la nota prot. n. 1657 del 15 settembre 2021 con la quale il Ministero del turismo ha richiesto al Presidente di FormezPA di aderire alla compagine associativa; Vista la nota prot. 1162/21 del 10 novembre 2021 con la quale il Presidente di FormezPA ha comunicato l'ammissione del Ministero del turismo a detta compagine associativa; Vista la nota prot. 2229/22 dell'11 febbraio 2022 con la quale il Ministero del turismo ha manifestato l'intenzione di avvalersi di Formez PA per le attivita' di supporto alla gestione e svolgimento delle procedure concorsuali per la selezione di personale a tempo indeterminato; Vista la convenzione fra il Ministero del turismo e l'associazione Formez PA; Considerato che in virtu' degli atti citati, il Ministero del turismo si avvale di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A - per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, compresa la fase di acquisizione delle domande di partecipazione e di riscossione della quota di partecipazione; Visti gli stanziamenti sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione per l'anno 2022 del Ministero del turismo; Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19; Decreta: Art. 1 Posti messi a concorso e riserve 1. E' indetta una selezione pubblica per prova scritta e prova orale per l'assunzione a tempo indeterminato di dieci unita' di personale caratterizzate da specifica professionalita' con orientamento nelle discipline amministrativo - contabili, da inquadrare nell'area funzionale seconda- Fascia retributiva F2. 2. Il trenta per cento dei posti a concorso previsti e' riservato, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo del Ministero del turismo, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 3. 3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 4. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui ai commi 2 e 3, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria. 5. Il candidato che intenda avvalersi della riserva, ne deve fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso. 6. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito.
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