IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare di concerto con IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle Capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 concernente «Elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il quale e' stata approvata la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi dell'art 5, comma 2 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; Viste le lettere n. M_D SSMD REG2021 0093503 del 17 maggio 2021 e n. M_D A0D32CC REG2022 0143679 in data 4 maggio 2022 dello Stato maggiore della difesa, concernenti i reclutamenti autorizzati per l'anno 2022 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la lettera n. M_INF.CGCCP.REGISTRO UFFICIALE U.0064113 del 24 maggio 2021 del Comando generale delle Capitanerie di Porto riportante il piano dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2022; Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza»; Viste le lettera n. M_D AD2D0C9 RG22 0033231 del 29 marzo 2022 e n. M_D MSTAT0046331 del 5 maggio 2022 con la quale lo Stato maggiore della Marina ha chiesto di indire per l'anno 2022 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi undici allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto al 21° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e per l'ammissione di complessivi centosettantuno allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare, per l'ammissione al 24°, 25° e 26° corso AUFP; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 - registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226 - concernente la nomina del Generale di Corpo d'Armata Antonio Vittiglio a direttore generale della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 2021, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore (CP) Nicola Carlone a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto con contestuale conferimento del grado di Ammiraglio Ispettore Capo; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto, al 21° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 24°, 25° e 26° corso AUFP, come di seguito specificati: per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), undici a) posti, di cui: 1) nove posti per il Corpo di Stato maggiore; 2) due posti per il Corpo delle capitanerie di porto; b) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, trentasette posti, di cui: 1) dodici posti per il Corpo del genio della Marina - specialita' genio navale, di cui: due per ingegneri elettrici; uno per informatici; uno per ingegneri meccanici; otto per ingegneri navali; 2) sei posti per il Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali; 3) undici posti per il Corpo del genio della Marina - specialita' infrastrutture; 4) otto posti per medici del Corpo sanitario militare marittimo; c) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, trentadue posti, di cui: 1) due posti per il Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali, per il successivo impiego nei Reparti subacquei della Marina militare; 2) trenta posti per il Corpo delle capitanerie di porto; d) per l'ammissione al 25° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, quarantotto posti, di cui: 1) quarantasette per il Corpo di Stato maggiore; 2) un posto per il Corpo di Stato maggiore, per il successivo impiego nelle Forze speciali della Marina militare; e) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, quarantadue posti, di cui: 1) due posti per il Commissariato militare marittimo; 2) quaranta posti per il Corpo delle capitanerie di porto; f) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, dodici posti per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui: 1) quattro biologi; 2) quattro psicologi; 3) quattro veterinari. 2. L'ammissione ai corsi di cui al successivo art. 17, avverra' in tempi diversi per motivi logistico - organizzativi di Forza armata. 3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo/Corpo/specialita' potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli Ufficiali ausiliari del Corpo di Stato maggiore, del Corpo del genio della Marina, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista data relativa al possesso dei requisiti, titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nel sito www.marina.difesa.it 5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. La predetta Amministrazione della difesa si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nel sito www.marina.difesa.it
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