IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente ;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
, a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante e successive modifiche e integrazioni
e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il
reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante ;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle
imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al
servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, concernente e, in particolare, l'art. 2, comma 2, secondo cui le
disposizioni recate da detto regolamento non trovano applicazione –
fra l'altro – alle procedure di reclutamento del personale militare
delle Forze armate da destinare ai gruppi sportivi in qualità di
atleti o istruttori;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante
;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 2020,
con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entità
massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il
2021;
Visti i fogli n. M_D MSTAT0080186 del 1° ottobre 2021 e n. M_D
MSTAT0100165 del 2 dicembre 2021 dello Stato Maggiore della Marina,
contenente gli elementi di programmazione per l'emanazione di un
bando di concorso, per titoli, per il reclutamento di dieci volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) della Marina militare, in
qualità di atleta, per il 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 –
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ.
n.
1832 – concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 –
registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1,
foglio n. 390 – concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e
competenze della DGPM;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1.
E' indetto, per il 2021, un concorso, per titoli, per
l'accesso ai Centri sportivi agonistici della Marina militare di
dieci VFP 4 del Corpo equipaggi militari marittimi – categoria
marinaio (M), in qualità di atleta, ripartiti nelle
discipline/specialità di seguito indicate:
a) nuoto di fondo: un atleta di sesso maschile nella
specialità cinque km e dieci km;
b) nuoto: un atleta di sesso maschile nella specialità cento
mt rana;
c) canoa acqua mossa: un atleta di sesso femminile nella
specialità slalom canadese monoposto C1;
d) canoa acqua piatta: un atleta di sesso femminile nella
specialità K1 e K2 velocità su distanze olimpiche;
e) vela olimpica: due atlete di sesso femminile nella
specialità 49er FX;
f) canottaggio: un atleta senior maschile specialità vogata di
punta bordata dispari sulla distanza olimpica;
g) tiro a segno: un atleta di sesso maschile nella specialità
olimpica carabina libera tre posizioni;
h) tiro con l'arco: un atleta di sesso maschile arco olimpico
specialità tiro alla targa e indoor;
i) tiro a volo: un atleta di sesso maschile specialità fossa
olimpica.
2.
In caso di mancata copertura dei posti per una o più delle
specialità indicate, l'Amministrazione della difesa si riserva la
facoltà di devolvere gli stessi ad altre specialità tra quelle di
cui al precedente comma 1.
3.
Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività
previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili nè prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica.
In tal caso, se necessario, l'Amministrazione
della difesa ne darà immediata comunicazione nel sito internet del
Ministero della difesa (www.difesa.it, area siti di interesse e
approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link
reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati.
In ogni caso la stessa
amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4 Serie speciale .
4.
Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potestà di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.