IL DIRETTORE GENERALE
del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziariaVisto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo Unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante e, in particolare, l’art. 3 e l’art.
18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore
delle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni
e modificazioni, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni concernente ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il , come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale dipendente dei Ministeri – Quadriennio normativo
2006/2009, sottoscritto il 14 settembre 2007;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non dirigenziale del Ministero della giustizia – Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016/2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni e modificazioni, recante ;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020 con cui, in attuazione dell’art. 3, comma 13, della legge
56/2019, sono stati aggiornati i compensi da corrispondere ai
componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
vigilanza dei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 recante e, in
particolare, l’art. 8 concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il ;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente
e, in
particolare, l’art. 73, comma 14, e successive modificazioni, secondo
cui il positivo superamento dello stage presso gli uffici giudiziari
costituisce un titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito,
nei concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84 recante ed in particolare l’art. 6, comma 2, lett.
a) che individua le funzioni della Direzione generale del personale e
delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi
alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione
penitenziaria;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante ;
Viste le note 28 gennaio 2020, n. 0028951 e 11 maggio 2020, n.
155357, con le quali è stata chiesta al Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze
l’autorizzazione ad assumere complessive 262 unità di personale
appartenente al Comparto funzioni centrali, di cui 117 unità
appartenenti al profilo professionale di Funzionario contabile, a
seguito del turn over per cessazioni intervenute nell’anno 2019;
Vista la nota 22 marzo 2021, n. 110138, con la quale è stata
chiesta al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
dell’economia e delle finanze l’autorizzazione ad assumere
complessive 98 unità di personale appartenente al comparto funzioni
centrali, di cui 5 unità appartenenti al profilo professionale di
funzionario contabile a seguito del turn over per cessazioni
intervenute nell’anno 2020;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante ;
Visto l’art. 3, comma 4, lettera b) della suddetta legge 19
giugno 2019, n. 56 che consente l’avvio di procedure concorsuali, nel
limite massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione
previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di
cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all’art. 4, commi
3-quinquies e 3-sexies, del decreto legge n. 101 del 2013 e all’art.
35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le
assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate
successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di
assunzione;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: , convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti e l’art. 259;
Visto il decreto-legge primo aprile 2021, n. 44, recante: ,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e in
particolare l’art. 10 che, nel modificare l’art. 259 del predetto
decreto legge n. 34/2020, estende la disciplina derogatoria ivi
prevista anche alle procedure concorsuali indette o da indirsi per
l’accesso ai ruoli e alle qualifiche del personale
dell’amministrazione penitenziaria;
Viste le note 18 ottobre 2021, n. 383938 e 25 ottobre 2021, n.
393599, con le quali l’Amministrazione Penitenziaria ha chiesto alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione
pubblica l’autorizzazione a bandire localmente la procedura
concorsuale, ai sensi del citato art. 3, comma 4, lettera b) della
legge 19 giugno 2019, n. 56, per n. 120 unità di personale
appartenente al profilo professionale di Funzionario contabile;
Vista la nota 3 dicembre 2021, n. DFP-P-81034 con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione
pubblica – Ufficio per i concorsi e il reclutamento, ha autorizzato
l’Amministrazione penitenziaria a bandire la procedura concorsuale
per n. 120 unità di personale appartenente al profilo professionale
di Funzionario contabile;
Visto l’art. 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Considerato che con PDG 22 gennaio 2021, si è proceduto alla
assegnazione di 20 unità al profilo professionale di funzionario
contabile, per effetto delle disposizioni della legge 160/2019,
mediante aumento dei posti del concorso pubblico da emanare a seguito
della richiesta di autorizzazione per turn over cessazioni, anni 2019
e 2020;
Considerato che è stato adempiuto l’obbligo di comunicazione
previsto dall’art. 34 bis del decreto legislamarzo 2001, n. 165;tivo
30 Decreta:
Art. 1
Posti disponibili a concorso
1.
E’ indetto un concorso pubblico, per esami, a centoquaranta
posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di
funzionario contabile, III area funzionale, fascia retributiva F1,
nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria.
2.
Il 20% dei posti, pari a n. 28 posti, sono riservati al
personale appartenente ai ruoli del Ministero della Giustizia –
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, appartenenti alla II
area funzionale, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.
3.
3.
I posti riservati di cui al precedente comma 2, qualora non
coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti esterni in ordine di
graduatoria.
4.
L’amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonchè le connesse
attività di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei posti – in aumento o in decremento –
sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili,
nonchè in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2021 – 2023.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4
Serie speciale .