IL CAPO DIPARTIMENTO
per l'Amministrazione generale, per le politiche
del personale dell'amministrazione civile
e per le risorse strumentali e finanziarie
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante
e, in particolare, l'art. 4 che disciplina l'accesso
alla carriera;
Visto il decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144, come
modificato dai decreti interministeriali 13 febbraio 2007, n. 39 e 26
aprile 2017, n. 80, concernente il ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il ;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante ;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante ;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante ;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il ;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante ;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357, concernente
il ;
Vista la normativa in materia di riconoscimento dei titoli di
studio per la partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
;
Visto il decreto della Presidente del Consiglio dei ministri 22
maggio 2015, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale appartenente alla carriera prefettizia, alle qualifiche
dirigenziali di prima e seconda fascia dell'Area I comparto
Ministeri, nonchè del personale delle Aree prima, seconda e terza
del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2019, n. 78, concernente il ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018,
n. 66, concernente il ;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il ;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il ;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
;
Visto il regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
;
Visto l'art. 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
che ha attribuito a questa amministrazione risorse finalizzate al
mantenimento di standard di funzionalità anche in materia di
immigrazione e ordine pubblico, che consentono nel triennio
2019/2021, tra le altre, l'assunzione a tempo indeterminato di
cinquanta unità di personale nella qualifica iniziale della carriera
prefettizia;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha autorizzato
l'assunzione di ulteriori centotrenta unità nella qualifica iniziale
della carriera prefettizia;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1.
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a
centottanta posti per l'accesso alla qualifica iniziale della
carriera prefettizia.
Le Prefetture – Uffici territoriali del Governo
di prima assegnazione verranno individuate in relazione ai posti di
funzione che saranno disponibili alla conclusione del corso di
formazione iniziale previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139.
2.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, il dieci per cento dei posti è riservato ai
dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno inquadrati
nell'Area funzionale terza (ex area funzionale C), in possesso di una
delle lauree indicate al successivo art. 2, comma 1, lettera g), del
presente bando e con almeno due anni di effettivo servizio in
posizione funzionale per il cui accesso è richiesto il possesso di
uno dei titoli di studio specificati nel medesimo art. 2, comma 1,
lettera g).
I posti riservati che non dovessero essere coperti
saranno conferiti ad altri candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
3.
A conclusione della procedura concorsuale potrà essere
richiesto ai vincitori del concorso, prima dell'immissione degli
stessi nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, e agli
idonei non utilmente collocati in graduatoria di prestare il proprio
consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla
legge 3 agosto 2007, n. 124 e alla verifica del possesso dei
requisiti a tal fine previsti.