IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e relative disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della sanita' militare, in data 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», cosi' come integrato e corretto dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli Ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018, con il quale e' stata approvata la «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 - 2025 (legge di bilancio 2022); Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza»; Considerato che, ai sensi dell'art. 664-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento degli Ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani e con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri; Ravvisata la necessita' di soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare mediante l'indizione, per l'anno 2022, di un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di Ufficiali in servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri; Vista la lettera n. M_D A0D32CC REG2022 153266 del 13 maggio 2022 con la quale il I Reparto Personale dello Stato Maggiore della difesa, esprime il previsto nulla osta e autorizza l'emissione del bando in questione per l'anno 2022; Ravvisata l'opportunita' di prevedere una eventuale prova di preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa, detta prova non abbia luogo qualora il numero delle domande presentate, fosse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione della procedura concorsuale; Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l'ammissione alle successive prove scritte di concorrenti in numero pari a venti volte quello dei posti previsti, offra adeguata garanzia di selezione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 - registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, Reg.ne Succ. n. 3226 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 11 (undici) tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri cosi' ripartiti: a) n. 9 (nove) posti, per i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto; b) n. 2 (due) posti, per i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, e gli appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori e Operatori, che abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a «eccellente», e che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto. 2. Dei 9 (nove) posti a concorso, di cui al precedente comma 1, lettera a), del presente articolo, 1 (uno) e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il posto riservato, eventualmente non ricoperto per insufficienza di riservatari idonei, sara' devoluto agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria. 3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) del presente articolo potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza degli Ufficiali del ruolo forestale. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista data relativa al possesso dei requisiti, dei titoli di merito e dei titoli di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. La Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito internet «www.carabinieri.it», definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
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