LA COMMISSIONE RIPAMVisto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
< Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche >;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
< Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni >;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
< Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche >;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante < Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo >;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante < Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 >, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il < Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi >;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020, recante < Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) >;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021 che nomina la commissione RIPAM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il < Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato >;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 concernente < Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 >;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante < Norme per il diritto al lavoro dei disabili >e in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2,
concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette;
Atteso che in base a quanto rappresentato dal Ministero
dell’economia e delle finanze con riferimento al prospetto
informativo riferito al 31 dicembre 2020 – riepilogativo della
situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di
personale con disabilità e appartenente alle altre categorie
protette – le quote di riserva di cui all’art. 3 e all’art. 18 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante < Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate >;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare
l’art. 3, comma 4-bis;
Visto il decreto 8 novembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilità, recante modalità
di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi
specifici di apprendimento ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
< Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni >;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il < Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche >;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante
< Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69 >;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
< Codice dell’ordinamento militare >, e in particolare gli articoli 678
e 1014;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante < Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari >, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’art. 50, comma
1, che introduce l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante < Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria >;
Visto l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante < Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese >;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante < Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia >;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante < Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi >;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il < Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi >;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il < Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa >;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
< Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni >;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
il < Codice in materia di protezione dei dati personali >;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
< Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) >;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
< Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio >;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
< Codice dell’amministrazione digitale >;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216
recanti, rispettivamente, < Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica >, e < Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro >;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
< Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246 >;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l’attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante < Riforma degli ordinamenti didattici universitari >;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
concernente il < Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei >;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente < Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica >;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
< Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo >,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed
integrazioni, e in particolare l’art. 8, concernente l’invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante < Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 >, e in particolare l’art. 1,
commi 884 e 885;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante < Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici >
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, e in
particolare l’art. 10;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante < Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche >;
Vista le note con le quali il Ministero dell’economia e delle
finanze ha chiesto al Dipartimento della funzione pubblica di voler
provvedere all’organizzazione del concorso oggetto del presente
bando;
Fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell’art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Tenuto conto della necessità di garantire la tutela della salute
pubblica nell’attuale situazione epidemiologica da COVID-19;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando di concorso;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto dell’amministrazione destinataria
del presente bando;
Delibera:
Art. 1
Posti messi a concorso
1.
E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di un contingente complessivo di trecento unità di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare
nell’Area III, posizione economica F1, nei profili di seguito
indicati dei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze,
secondo la seguente ripartizione:
A.
n. 200 – Profilo collaboratore amministrativo-contabile
(Codice CONT) da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato,
varie sedi, indicate nell’allegato 1;
B.
n. 60 – Profilo collaboratore tributario (Codice TRIB) da
destinare agli Uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie,
varie sedi indicate nell’allegato 2;
C.
n. 40 – Profilo collaboratore amministrativo (Codice AMM) da
destinare al Dipartimento dell’amministrazione generale, del
personale e dei servizi, sede di Roma.
2.
Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente, nonchè agli Ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in
possesso dei requisiti previsti dal bando.
La suddetta percentuale
del trenta per cento è computata sui posti previsti per ogni singolo
codice concorso.
3.
Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente,
e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della
formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo
art. 9.