IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni, nonche' il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto n. 3 del 1957; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in materia di concorso a referendario di Tribunale amministrativo regionale, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e in particolare l'art. 145, recante disposizioni in materia di dichiarazione dei servizi e documentazione; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27 aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di incompatibilita' applicabile ai magistrati amministrativi; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l'art. 20, recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi pubblici delle persone con disabilita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l'art. 5 che prevede l'aumento ad otto anni del termine di cui all'art. 14, primo comma, n. 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 3 recante disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l'art. 16, che prevede il diritto e le modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici delle persone con disabilita'; Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in particolare, l'art. 14, comma primo, recante disposizioni in materia di aumento dell'organico dei magistrati amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e, in particolare, l'art. 18 recante disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare, l'art. 1, comma 15, recante disposizioni in materia di pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei bandi di concorso, nonche' l'art. 49, recante la delega per l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a determinare le modalita' di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98 e, in particolare, l'art. 42, recante disposizioni in materia di certificazioni sanitarie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, che da' attuazione alla delega di cui al predetto art. 49 e, in particolare, l'art. 7, recante le disposizioni relative alle modalita' di pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti in atti adottati con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di gestione amministrativa, tra gli altri, del personale delle magistrature del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nei siti istituzionali delle amministrazioni del suddetto personale; Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 febbraio 2016 e registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2016, concernente l'autorizzazione a bandire procedure di reclutamento, nonche' l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, commi primo e terzo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, in favore della Corte dei conti e del Consiglio di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2017, n. 132, recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 ottobre 2017 e registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2017, con il quale il Consiglio di Stato e' autorizzato ad indire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016 e delle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017, ottantuno unita' di personale con qualifica di referendario TAR, di cui quaranta unita' da bandire nel triennio 2017-2019, come risulta dalla tabella 3, parte integrante dello stesso decreto; Vista la delibera n. 29 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 27 gennaio 2017 con cui sono stati individuati i criteri di valutazione dei titoli da inserire nel bando di concorso per referendario di Tribunale amministrativo regionale; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ed in particolare l'art. 1, commi 480 e seguenti, concernenti l'ampliamento dei posti in pianta organica dei magistrati amministrativi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 186/1982; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare l'art. 1, comma 320; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica, che, ha inserito all'art. 1 della predetta legge n. 145/2018 il comma 320 bis, incrementando la dotazione organica del personale di magistratura della giustizia amministrativa e sostituendo la tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, relativa al ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa; Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha previsto, tra l'altro, l'aumento di venti unita' della dotazione organica nel ruolo dei consiglieri, primi referendari e referendari di Tribunali amministrativi regionali; Vista la legge 6 agosto 2021 n. 113, di conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia e, in particolare, l'art. 3, comma 4-bis; Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sopra citato; Vista la delibera n. 9 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 28 gennaio 2022, di indizione del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sessanta referendari di Tribunale amministrativo regionale; Vista la successiva nota prot. n. 19082 del 20 maggio 2022 con la quale il Segretario del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa comunica che lo stesso Organo nella seduta del 20 maggio 2022 ha autorizzato l'indizione del concorso di cui alla suindicata delibera per un totale di cinquantatre' posti, con possibilita' all'esito di attivare la procedura di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Ritenuta quindi la necessita' di bandire un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquantatre' referendari di Tribunale amministrativo regionale, in conformita' con quanto deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 20 maggio 2022, mediante le risorse di cui alle leggi autorizzatorie anzidette e fatta salva la facolta' di utilizzare le risorse derivanti da turn over del personale di magistratura; Visto l'Accordo di contitolarita' nel trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del regolamento (EU) 2016/679, stipulato in data 3 giugno 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Giustizia amministrativa; Decreta: Art. 1 1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami, a cinquantatre' posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa, con possibilita' all'esito di attivare la procedura di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 2. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti categorie: 1) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneita'; 2) i magistrati contabili e della giustizia militare di qualifica equiparata a quelli di cui al n. 1); 3) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio; 4) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i militari appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianita' di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie; 5) il personale docente di ruolo delle Universita' nelle materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno cinque anni di servizio; 6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti alla qualifica dirigenziale o a quelle per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con almeno cinque anni di anzianita' maturati, anche cumulativamente, nelle predette qualifiche; 7) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni; 8) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato. 3. Le anzianita' di cui ai precedenti punti, sono valutate anche cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo il piu' lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato.
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