I SEGRETARI GENERALI della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di handicap; Visto l'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2021 recante «Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l'art. 35-quater; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di «adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato il «Regolamento»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 2006, n. 184 «Regolamento recante disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell'ordinamento militare» che prevede la riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore dei militari congedati senza demerito; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione «Linee guida sulle procedure concorsuali»; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale delle aree funzionali della Corte dei conti, sottoscritto in data 12 novembre 2004, di definizione dei profili professionali; Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo per la definizione dei nuovi profili professionali per il personale dell'Avvocatura dello Stato sottoscritto in data 27 maggio 2009; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto funzioni centrali - triennio 2019/2021, sottoscritto il 9 maggio 2022 e, in particolare, l'art. 18, comma 5; Vista la dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti; Vista la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato; Visto il «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti» adottato dalle sezioni riunite con deliberazione n. 1/DEL/2010 del 26 gennaio 2010 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 15 ottobre 1986, n. 664, recante «Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1989, n. 296, recante «Regolamento in materia di accesso alle qualifiche funzionali del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e di procedimenti semplificati di accesso alle varie qualifiche per il personale in servizio, a norma degli articoli 2, comma 1, e 6, comma 2, della legge 15 ottobre 1986, n. 664»; Vista la convenzione prot. n. 24 del 3 giugno 2019, con la quale le amministrazioni hanno convenuto di procedere congiuntamente all'indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento di personale amministrativo, nonche' di delegare alla Corte dei conti la gestione della fase procedimentale di acquisizione delle domande di partecipazione al concorso da parte dei candidati attraverso l'apposito applicativo presente sul sito istituzionale della Corte, denominato portale concorsi all'indirizzo https://concorsi.corteconti.it Visto, altresi', l'art. 1, comma 301, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», secondo cui la Corte dei conti e' autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali, «per personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale, nel limite di spesa di euro 5.638.577 per l'anno 2019 e di euro 16.915.730 annui a decorrere dall'anno 2020»; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 171 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con il quale, tra l'altro, l'Avvocatura dello Stato, per il quadriennio 2020-2023, e' autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un contingente di personale di due unita' appartenenti all'area III, fascia retributiva F3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2022, con il quale l'Avvocatura dello Stato, tra l'altro, e' stata autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico, un contingente di personale di dodici unita' appartenenti all'area III, fascia retributiva F3; Decretano: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive novantaquattro unita' di personale, caratterizzate da specifica professionalita' con orientamento giuridico, da inquadrare nell'area funzionale terza - fascia retributiva F3, del vigente C.C.N.L. - Comparto funzioni centrali, da destinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e territoriali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. 2. I posti a concorso sono ripartiti come segue: a) ottanta posti presso la Corte dei conti; b) quattordici posti presso l'Avvocatura dello Stato. 3. Il trenta per cento dei posti a concorso previsti per la Corte dei conti e' riservato, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo dell'Amministrazione, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 4. Il cinquanta per cento dei posti a concorso previsti per l'Avvocatura dello Stato e' riservato, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo dell'amministrazione, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 5. Si applica altresi', con riferimento ai posti previsti per ciascuna delle amministrazioni, la riserva in favore del personale militare di cui all'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 6. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui ai commi 3, 4 e 5, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria. 7. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
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