IL DIRETTORE GENERALE degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s), e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto in particolare l'art. 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente il «Reclutamento del personale»; Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della funzione pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure concorsuali»; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo», come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 22 giugno 2022, n. 79; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernente le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita', concernente le modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 e successive modificazioni, recante «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi, nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, l'«Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e l'«Attuazione della direttiva 2007/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente l'«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio di pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Visto il richiamato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 22 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l'art. 5 recante misure per il «Rafforzamento dell'impiego a favore dell'equilibrio di genere»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2002, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» ed in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a); Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita', nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 maggio 2022 recante «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»; Vista la comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 di cui alla nota 128786 del 18 marzo 2022; Fermi restando gli esiti della mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando; Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni centrali (ex comparto Ministeri) 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018 e 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022; Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sottoscritto in data 19 maggio 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 4 marzo 2020) ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera c), relativo ai compiti della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ruolo ICQRF e' stato autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella Tabella 7 allegata al suddetto provvedimento, tra le quali sette unita' per il profilo professionale di assistente di laboratorio (seconda area funzionale, fascia retributiva F2); Visto il piano triennale del fabbisogno di personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli anni 2022-2024; Vista la nota del Ministro per la pubblica amministrazione prot. n. 2099 dell'11 giugno 2019 con la quale e' stato consentito a questo Ministero di svolgere direttamente le procedure concorsuali per il reclutamento delle unita' di personale autorizzate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019; Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso per il reclutamento di sette assistenti di laboratorio nel ruolo del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Decreta: Art. 1 Posti a concorso E' indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di sette unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'area seconda, posizione economica F2 nel profilo professionale di assistente di laboratorio presso il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da assegnare ai seguenti laboratori: tre posti presso il Laboratorio di Conegliano/Susegana; tre posti presso il Laboratorio di Modena; un posto presso il Laboratorio di Salerno. Il 20 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale inquadrato nel ruolo dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei profili professionali della prima area funzionale o di quelli di livello retributivo iniziale della seconda area funzionale, in possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera c) del bando. In materia di riserva dei posti si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni: a) ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2 della medesima legge, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo; b) ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo; c) ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il 30 per cento dei posti e' riservato ai volontari in forma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di ferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di completamento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. I titoli di riserva di cui al presente articolo devono essere posseduti al termine della scadenza per la presentazione delle domande ed essere espressamente dichiarati nella stessa; in caso contrario non saranno tenuti in considerazione. La riserva di legge e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui all'art. 10. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati riservatari risultati idonei saranno assegnati ad altri idonei secondo l'ordine di graduatoria finale.
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