Concorso pubblico per titoli a complessivi cinque posti nella Sezione paralimpica Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria
IL DIRETTORE GENERALE
del personale e delle risorse
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del Testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonche’
disposizioni relative alla polizia di Stato, alla polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e in particolare
l’art. 26 concernente le qualita’ morali e di condotta di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del
personale delle forze di polizia»;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l’art.
35, comma 6, circa le qualita’ morali e di condotta che devono
possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del
personale di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita’ e della parita’ di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e, in particolare,
l’art. 5 recante misure per il «Rafforzamento dell’impegno a favore
dell’equilibrio di genere»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n.
35, e, in particolare, l’art. 8 concernente l’invio, esclusivamente
per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l’art. 3, comma 7»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante
«Adeguamento delle strutture degli organici dell’amministrazione
penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile,
nonche’ istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 12 della legge 28 luglio
1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante
«Attuazione dell’art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche’ di lavoro sportivo» e, in
particolare, l’art. 43, comma 1, concernente l’istituzione della
«Sezione paralimpica Fiamme azzurre» del Corpo di polizia
penitenziaria e i commi 3 e 4 che prevedono che con decreto del
Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti e le modalita’ di
accesso nonche’ i requisiti di idoneita’ psicofisica e il reimpiego
per il personale non piu’ idoneo all’attivita’ sportiva paralimpica;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2021, n.
212, recante «Regolamento relativo ai requisiti e alle modalita’ di
accesso nonche’ ai requisiti di idoneita’ psicofisica per gli atleti
paralimpici alla “Sezione paralimpica Fiamme azzurre” del Corpo di
polizia penitenziaria e al reimpiego del personale non piu’ idoneo
all’attivita’ sportiva paralimpica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002,
n. 132, concernente il «regolamento recante modalita’ per
l’assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia
penitenziaria»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, e, in particolare, l’art.
28, secondo cui «Per particolari discipline sportive indicate dal
bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta’ per il
reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»;
Visto l’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, secondo cui «le disposizioni
previste dal medesimo regolamento non trovano applicazione per le
procedure di reclutamento e per l’accesso ai ruoli del personale
militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento
militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da
destinare ai gruppi sportivi in qualita’ di atleti o di istruttori»;
Visto l’art. 6, comma 2, del sopracitato decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2015, nel quale e’ disposto che «non e’ piu’
applicabile, altresi’, nessuna disposizione di natura regolamentare o
amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di
reclutamenti del personale delle Forze di polizia a ordinamento
militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto l’art. 43, comma 3, del citato decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, secondo il quale le Fiamme azzurre reclutano,
nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, con le
modalita’ previste dall’art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per cento
dell’organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel
Comitato italiano paralimpico attraverso pubblico concorso per
titoli;
Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146;
Considerata l’attuale dotazione organica dei Gruppi sportivi del
Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Ritenuta la necessita’ di bandire concorso pubblico per
l’assunzione di cinque atleti paralimpici, dei quali uno del ruolo
maschile e quattro del ruolo femminile, nella «Sezione paralimpica
Fiamme azzurre» del Corpo di polizia penitenziaria»;
Decreta:
Art. 1
Posti disponibili per l’assunzione
1. E’ indetto concorso pubblico, per titoli, a complessivi cinque
posti nella «sezione paralimpica Fiamme azzurre» del Corpo di polizia
penitenziaria, di cui un posto nel ruolo maschile e quattro posti nel
ruolo femminile, riservato ad atleti paralimpici con disabilita’
fisiche o sensoriali, inseriti dal Comitato italiano paralimpico
(C.I.P.) nel «Club italia paralimpico» ovvero comunque riconosciuti
atleti paralimpici di interesse nazionale dal predetto Comitato,
ovvero dalle Federazioni sportive di riferimento.
2. I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline
sportive nel modo seguente:
ruolo maschile:
=====================================================================
| | | Categoria | |
| Disciplina | Specialita |disabilita’|Posti |
+============+===================================+===========+======+
| |«Long distance, Middle distance, | | |
|Sci nordico |Sprint» | Sitting | 1 |
+————+———————————–+———–+——+
ruolo femminile:
====================================================================
| | | Categoria | |
| Disciplina | Specialita |disabilita |Posti |
+===============+===============================+===========+======+
| Judo |«+ 70 Kg» | J2 | 1 |
+—————+——————————-+———–+——+
| |«100 metri farfalla, 100 metri | | |
| Nuoto |dorso, 100 metri stile libero» | S12/S13 | 1 |
+—————+——————————-+———–+——+
| |«100 metri dorso; 200 metri | | |
| |misti, 400 metri stile libero, | | |
| Nuoto |50 metri stile libero» | S8/SM8 | 1 |
+—————+——————————-+———–+——+
|Tiro con l’arco|«Compound open» | W2 | 1 |
+—————+——————————-+———–+——+
3. Nel caso in cui i posti previsti per una o piu’ discipline non
risultassero coperti, l’amministrazione puo’ assegnarli ad altra
disciplina fra quelle indicate al comma 2.
4. L’amministrazione penitenziaria si riserva la facolta’ di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche’ le connesse
attivita’ di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti – in aumento o in decremento –
sospendere la nomina dei vincitori in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne’ prevedibili, nonche’ in applicazione di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2022-2023.
Di quanto sopra si provvedera’ a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» – e nel sito istituzionale
http://www.giustizia.it/
5. I vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di
polizia penitenziaria.