Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di sessanta posti di personale amministrativo area III caratterizzate da specifiche professionalità con orientamento economico – finanziario – statistico
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del citato Testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza,
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di
handicap;
Visto l’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita’
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l’efficienza della giustizia»;
Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2021, recante «Modalita’
di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi
specifici dell’apprendimento»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili»;
Vista la circolare n. 6/1999 del 24 luglio 1999 del Dipartimento
della funzione pubblica, «Applicazione dell’art. 20 della
legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate (legge n. 104/1992) – portatori di
handicap candidati ai concorsi pubblici»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per
favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare,
delle persone con disabilita’ agli strumenti informatici» ed il
relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come
modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e in particolare l’art. 35-quater;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali», come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di
adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati
personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati), di seguito denominato il «regolamento»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita’ e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice
delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12
aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia
di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto l’art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare» che prevede la
riserva obbligatoria del 30 per cento dei posti in favore dei
militari congedati senza demerito;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, «Linee guida sulle
procedure concorsuali»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell’assenteismo»;
Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale
delle aree funzionali della Corte dei conti, sottoscritto in data 12
novembre 2004, di definizione dei profili professionali;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro – Comparto
funzioni centrali – triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022
e, in particolare, l’art. 18, comma 5;
Vista la dotazione organica del personale amministrativo della
Corte dei conti;
Visto il «Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento
degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti»
adottato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 1/DEL/2010 del 26
gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, altresi’, l’art. 1, comma 301, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
secondo cui la Corte dei conti e’ autorizzata ad assumere a tempo
indeterminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali, «per
personale dirigenziale di livello non generale e per personale non
dirigenziale, nel limite di spesa di euro 5.638.577 per l’anno 2019 e
di euro 16.915.730 annui a decorrere dall’anno 2020»;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive sessanta unita’ di personale,
caratterizzate da specifica professionalita’ con orientamento
economico – finanziario – statistico, da inquadrare nell’area
funzionale terza – fascia retributiva F3 – da destinare alle esigenze
funzionali degli uffici centrali e territoriali della Corte dei
conti.
2. Il 30 per cento dei posti a concorso previsti per la Corte dei
conti e’ riservato, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo dell’amministrazione,
purche’ in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.
3. Si applica, altresi’, con riferimento ai posti previsti, la
riserva in favore del personale militare di cui all’art. 1014 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, purche’ in possesso dei
requisiti di cui all’art. 2.
4. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui
ai commi 2 e 3, sono conferiti secondo l’ordine di graduatoria.
5. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.