Concorso pubblico per titoli a complessivi dieci posti nel Gruppo sportivo del Corpo di polizia penitenziaria «Fiamme azzurre» di cui sette posti nel ruolo maschile e tre posti nel ruolo femminile
IL DIRETTORE GENERALE
del personale e delle risorse
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche’
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e in particolare
l’art. 26 concernente le qualita’ morali e di condotta di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del
personale delle forze di polizia»;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l’art.
35, comma 6, circa le qualita’ morali e di condotta che devono
possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del
personale di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita’ e della parita’ di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare,
l’art. 5 recante misure per il «Rafforzamento dell’impegno a favore
dell’equilibrio di genere»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l’art. 8 concernente l’invio, esclusivamente per
via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e, in particolare, l’art. 3, comma 7;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante
«Adeguamento delle strutture degli organici dell’Amministrazione
penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile,
nonche’ istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 12 della legge 28 luglio
1999, n. 266»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002,
n. 132 concernente il «Regolamento recante modalita’ per l’assunzione
di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’art.
28, secondo cui «Per particolari discipline sportive indicate dal
bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta’ per il
reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»;
Visto l’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, secondo cui «le disposizioni
previste dal medesimo regolamento non trovano applicazione per le
procedure di reclutamento e per l’accesso ai ruoli del personale
militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento
militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da
destinare ai gruppi sportivi in qualita’ di atleti o di istruttori»;
Visto l’art. 6, comma 2, del sopracitato decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2015, nel quale e’ disposto che «non e’ piu’
applicabile, altresi’, nessuna disposizione di natura regolamentare o
amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di
reclutamenti del personale delle Forze di polizia a ordinamento
militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto l’art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l’accesso ai
Gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e’ riservato, per
un contingente non superiore all’uno per cento delle dotazioni
organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale
dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle
Federazioni sportive nazionali;
Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146;
Considerata l’attuale dotazione organica dei Gruppi sportivi del
Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Ritenuta la necessita’ di bandire un concorso pubblico per
l’assunzione di complessivi dieci atleti, dei quali sette del ruolo
maschile e tre del ruolo femminile, nel Gruppo sportivo del Corpo di
polizia penitenziaria «Fiamme Azzurre»;
Decreta:
Art. 1
Posti disponibili per l’assunzione
1. E’ indetto un concorso pubblico, per titoli, a complessivi
dieci posti nel Gruppo sportivo del Corpo di polizia penitenziaria
«Fiamme Azzurre», di cui sette posti nel ruolo maschile e tre posti
nel ruolo femminile.
2. I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline
sportive nel modo seguente:
Ruolo maschile:
=========================================================
| Disciplina | Specialita’ | Posti |
+=====================+=====================+===========+
| Atletica leggera |«Lancio del martello»| 1 |
+———————+———————+———–+
| Tiro con l’arco | «Compound» | 1 |
+———————+———————+———–+
| | «Settore velocita’ | |
| | specialita’ 1500 | |
| Sport del ghiaccio | metri» | 1 |
+———————+———————+———–+
| Karate | «Categoria 75 kg» | 1 |
+———————+———————+———–+
| | «Greco Romana | |
| Lotta | Categoria 60 kg» | 1 |
+———————+———————+———–+
| Sport invernali Sci | «Super G (SG) e | |
| Alpino |Discesa libera (DH)» | 1 |
+———————+———————+———–+
| |«Slalom gigante (GS) | |
| Sport invernali Sci | e Slalom speciale | |
| Alpino | (SL)» | 1 |
+———————+———————+———–+
Ruolo femminile:
=========================================================
| Disciplina | Specialita’ | Posti |
+=====================+=====================+===========+
| Danza sportiva | «break dance» | 2 |
+———————+———————+———–+
| Judo | «Categoria +78 Kg» | 1 |
+———————+———————+———–+
3. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta’ di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche’ le connesse
attivita’ di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti – in aumento o in decremento –
sospendere la nomina dei vincitori in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne’ prevedibili, nonche’ in applicazione di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2022-2024.
Di quanto sopra si provvedera’ a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» e nel sito istituzionale
www.giustizia.it
4. I vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di
polizia penitenziaria.