Comando Generale Della Guardia Di Finanza

Ente: Comando Generale Della Guardia Di Finanza

Pubblicazione: 02/12/2022

Scadenza: 05/12/2022

N° Gazzetta: 95

Cod. Rif. G.U.: 22E15613

Ente

Comando Generale Della Guardia Di Finanza

Pubblicazione

02/12/2022

Scadenza

05/12/2022

N° Gazzetta

95

Cod. Rif. G.U.

22E15613


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Concorso Guardia di Finanza 1410 allievi

Concorso Guardia di Finanza: concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di millequattrocentodieci allievi finanzieri – anno 2022


IL COMANDANTE GENERALE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 36, commi 22 e 57, recanti disposizioni transitorie relative a taluni requisiti di partecipazione al concorso per i volontari delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle Forze di polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in particolare, l’art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l’art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonche’ disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche’ norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in materia di processo civile» e, in particolare l’art. 32 concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche’ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» e, in particolare, l’art. 19;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Vista legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 302 del 29 dicembre 2017 e, in particolare, l’art. 1, comma 287;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 302 del 31 dicembre 2018 e, in particolare, l’art. 1, comma 381;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 322 del 30 dicembre 2020 e, in particolare, l’art. 1, comma 984;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, nonche’ in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 189 del 13 agosto 2022;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonche’ misure per la funzionalita’ della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e, in particolare, l’art. 10»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l’art. 66, comma 9-bis;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia», e in particolare, l’art. 73, comma 14;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 51 del 29 febbraio 2020 e in particolare, l’art. 19, comma 1;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» e, in particolare, l’art. 9-bis, introdotto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e in particolare, l’art. 10, comma 4, recante «proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ del 18 febbraio 1982, e successive modificazioni, concernente «Norme per la tutela sanitaria dell’attivita’ sportiva agonistica»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 2 maggio 1986, e successive modificazioni, concernente «Regolamento sulle uniformi della Guardia di finanza – ed. 1986»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di eta’ per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneita’ al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 agosto 2006, recante «Procedure di selezione relative ai concorsi per l’accesso al ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze armate, in servizio o in congedo»;
Visto il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca del 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 6 luglio 2020, recante «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identita’ digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche’ dei tempi e delle modalita’ di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Vista la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del Comandante generale della Guardia di finanza e successive modificazioni, concernente le modalita’ per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneita’ attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;
Vista la determinazione n. 152279, datata 1° giugno 2021, del Comandante generale della guardia di finanza, registrata all’Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita’ gerarchiche del Corpo;
Visto il decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del Comandante generale della guardia di finanza e successive modificazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni;
Considerato che:
al fine di accrescere l’efficienza della componente specialistica Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.) del Corpo della guardia di finanza, si rende necessario destinare – ai sensi dell’art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 199/95 – centottanta unita’ al reclutamento di personale del ruolo di base da avviare al conseguimento della relativa specializzazione sottoponendo i candidati di ambo i sessi a prove di efficienza fisica e all’ulteriore accertamento dell’idoneita’ al servizio nel peculiare settore d’Istituto, nel cui ambito e’ richiesto il superamento dei medesimi parametri minimi di idoneita’;
conseguentemente, delle residue milleduecentotrenta unita’, ottocentosessantuno unita’ sono da riservare – ai sensi dell’art. 703 del richiamato decreto legislativo n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento miliare) – ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Valutata l’opportunita’ di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella scritta di preselezione venga ammesso comunque un numero di concorrenti idonei sufficiente a garantire un’adeguata e rigorosa selezione nonche’ la copertura dei posti messi a concorso;

Determina:

Art. 1

Posti a concorso

1. E’ indetto, per l’anno 2022, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di millequattrocentodieci allievi finanzieri cosi’ ripartiti:
a) millecentosettanta del contingente ordinario di cui:
(1) seicentonovantatre’ riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;
(2) quattrocentosettantasette destinati agli altri cittadini italiani secondo la seguente suddivisione:
(a) centottanta da avviare al conseguimento della specializzazione «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)»;
(b) duecentonovantasette non specializzati;
b) duecentoquaranta del contingente di mare di cui:
(1) centosessantotto riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate ripartiti come segue:
(a) cinquantasei da avviare al conseguimento della specializzazione «Nocchiere»;
(b) ottantaquattro da avviare al conseguimento della specializzazione «Motorista navale»;
(c) ventotto da avviare al conseguimento della specializzazione «Operatore di sistema»;
(2) settantadue destinati agli altri cittadini italiani ripartiti come segue:
(a) ventiquattro da avviare al conseguimento della specializzazione «Nocchiere»;
(b) trentasei da avviare al conseguimento della specializzazione «Motorista navale»;
(c) dodici da avviare al conseguimento della specializzazione «Operatore di sistema».
2. Ai cittadini italiani in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e degli ulteriori requisiti di cui al successivo art. 2, commi 1 e 2, lettera b), sono riservati:
a) due posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto (2)(a);
b) diciassette posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto (2)(b).
3. E’ consentita la partecipazione al concorso per uno solo dei contingenti/specializzazioni e delle categorie di posti di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta di preselezione, consistente in un questionario a risposta multipla di cultura generale;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamento dell’idoneita’ psico-fisica;
d) accertamento dell’idoneita’ attitudinale;
e) accertamento dell’idoneita’ al servizio «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)», solo per i candidati che concorrono per i relativi posti;
f) valutazione dei titoli.
5. La durata del corso di formazione e’ stabilita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili la facolta’ di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorita’ di Governo.

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