IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle Capitanerie di porto
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali e il regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento
generale sulla protezione dei dati;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, contenente
«Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell’Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, e
l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell’Arma dei carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto l’art. 625 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
Codice dell’Ordinamento militare, concernente «Specificita’ e
rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare», e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Visto l’art. 577 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, concernente «Modalita’ di
svolgimento dei concorsi»;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 – registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 –
recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art.
635 del Codice dell’Ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2;
Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 2016, recante la
definizione delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e
specialita’ ai fini della partecipazione degli ufficiali di
complemento e del personale appartenente al ruolo marescialli ai
concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare;
Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016,
dell’Ispettorato generale della sanita’ militare, recante «modalita’
tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici»,
emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’Ordinamento militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate, i termini di validita’ delle graduatorie finali
approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti
dal Codice stesso;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l’art.
635, comma 2 del Codice dell’Ordinamento militare, disponendo che i
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei
confronti del personale militare in servizio in possesso
dell’idoneita’ incondizionata al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, recante, fra
l’altro, disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e
dell’Aeronautica militare, emanato ai sensi dell’art. 647 del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 15 maggio 2020,
recante «Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei
ruoli speciali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della
Marina militare e dell’Aeronautica militare» emanato ai sensi del
decreto legislativo 27 dicembre 2019;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il foglio n. M_D A0D32CC REG2022 0237999 del 7 giugno 2022,
dello Stato Maggiore della difesa, concernenti i reclutamenti
autorizzati per l’anno 2023;
Visto il f. n. M_INF CGCCP 0145468 del 2 novembre 2022 del
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, concernente i
reclutamenti autorizzati per l’anno 2023;
Vista la lettera dello Stato Maggiore della marina n. M_D MSTAT
0074923 del 29 luglio 2022, contenenti gli elementi di programmazione
del presente bando;
Ravvisata la necessita’ di indire per il 2023 concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina di complessivi sessantadue ufficiali
in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina
militare e del Corpo delle Capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
– registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226
-, concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica datato 16 luglio
2021 con il quale l’Ammiraglio Ispettore Capo del Corpo delle
Capitanerie di porto Nicola Carlone e’ nominato Comandante generale
del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami:
a) concorso per il reclutamento di trentasei guardiamarina in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore,
con riserva di tre posti a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di
diciotto posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli,
di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti e di
due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei volontari in
servizio permanente;
b) concorso per il reclutamento di quattordici guardiamarina in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio della
Marina, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di sette posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli,
di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti e di un
posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio
permanente, cosi’ ripartiti tra le seguenti specialita’:
1) genio navale – settore navale: cinque posti, con riserva
di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli e
di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in
servizio permanente;
2) genio navale – settore sommergibilisti: un posto, con
riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli;
3) armi navali – settore navale: quattro posti, con riserva
di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli e
di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti;
4) armi navali – settore sommergibilisti: un posti, con
riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli;
5) infrastrutture: tre posti, con riserva di un posto a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
c) concorso per il reclutamento di sei guardiamarina in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato
militare marittimo, con riserva di un posto a favore del coniuge e
dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di
secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e
con riserva di tre posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli, di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei
sergenti e di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei
Volontari in servizio permanente;
d) concorso per il reclutamento di sei guardiamarina in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di
porto, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di tre posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli, di
un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti e di un
posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio
permanente.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti
riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di
concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l’ordine della
relativa graduatoria di merito.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i
vincitori saranno nominati guardiamarina in servizio permanente del
rispettivo ruolo speciale.
Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facolta’,
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita’ previste dai
concorsi o l’ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l’Amministrazione della difesa ne dara’ immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it – che avra’ valore di
notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche’ nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la stessa Amministrazione provvedera’ a formalizzare la citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potesta’ di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara’ dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La Direzione generale si riserva altresi’ la facolta’, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara’ dato avviso pubblicato nel portale dei concorsi
on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.difesa.it
– www.marina.difesa.it – definendone le modalita’. Il citato avviso
avra’ valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.