LA COMMISSIONE RIPAM
Visto l’art. 35, comma 5, del decreto legislativo del 30 marzo
2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.
487, concernente «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l’art. 3, comma 7,
che preferisce il candidato piu’ giovane di eta’ in caso di parita’
di punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
e delle prove di esame;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia,
nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 7 luglio 2020, n.
77;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Misure per
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia
di pubblica amministrazione e universita’ e ricerca», convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Visto il regolamento dei servizi e del personale della Corte
costituzionale del 10 febbraio 1984 e successive modificazioni;
Visto il regolamento dell’8 gennaio 1996, recante «Norme di
attuazione in materia di concorsi»;
Visti, in particolare, gli articoli 32, 33-bis, 34, 35, 38, 41,
44, 45, del regolamento dei servizi e del personale della Corte
costituzionale del 10 febbraio 1984 e successive modificazioni, in
merito allo svolgimento dei concorsi presso la Corte costituzionale,
nomina e composizione delle commissioni esaminatrici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parita’ di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall’origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE
per la parita’ di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita’ e della parita’ di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 34, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
recante «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi
di lauree di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) ex
decreto 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione, sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della
giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113 e, in particolare, l’art. 3, comma 4-bis, concernente i
disturbi specifici di apprendimento;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9
novembre 2021, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita’, recante
«Modalita’ di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con
disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell’art. 3, comma
4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
30 giugno 2022, che nomina la Commissione Ripam;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (Formez), a norma
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare l’art. 8
concernente l’invio per via telematica delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle
pubbliche amministrazioni;
Visto l’art. 2 della deliberazione della Corte costituzionale del
7 ottobre 2021, che stabilisce la durata quinquennale delle
graduatorie relative alle procedure concorsuali oggetto del presente
bando;
Visto l’accordo di collaborazione tra la Corte costituzionale e
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, sottoscritto il 13 dicembre 2022 (prot. DFP
n. 43544313 del 13 dicembre 2022);
Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza della Corte
costituzionale del 22 marzo 2023, con cui e’ stato approvato lo
schema di bando di concorso relativo all’assunzione di un contingente
complessivo di quaranta unita’ di personale non dirigenziale con lo
stato giuridico e il trattamento economico stabiliti dal regolamento
dei servizi e del personale della Corte costituzionale e dalle altre
disposizioni vigenti in materia, di cui ventidue posti di ruolo della
IV qualifica funzionale, profilo professionale di segretario, e
diciotto posti di ruolo della III qualifica funzionale, profilo
professionale di coadiutore;
Delibera:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di un contingente complessivo di quaranta unita’ di
personale non dirigenziale, con lo stato giuridico e il trattamento
economico stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della
Corte costituzionale e dalle altre disposizioni vigenti in materia
per i profili di seguito indicati:
ventidue posti di ruolo della IV qualifica funzionale, profilo
professionale di segretario (codice CORTE/SG);
diciotto posti di ruolo della III qualifica funzionale, profilo
professionale di coadiutore (codice CORTE/CA).
2. Il cinquanta per cento dei posti messi a concorso per ogni
codice di concorso di cui al comma 1, fermo restando il possesso dei
requisiti di cui all’art. 2, e’ riservato al personale di ruolo della
Corte costituzionale e al personale, dipendente di amministrazioni
pubbliche o a contratto, gia’ in servizio presso la Corte alla data
di pubblicazione del bando, purche’ in possesso dei requisiti
prescritti per il singolo codice di concorso.
3. I posti riservati non attribuiti ai sensi del comma precedente
sono conferiti agli altri candidati risultati idonei secondo la
graduatoria di merito di ogni singolo codice di concorso.
4. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione
della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della
formazione delle rispettive graduatorie finali di merito di cui al
successivo art. 10.