IL PRESIDENTE
Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, nonche’ il
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942,
n. 444;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali
amministrativi regionali;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1080, la legge 2 aprile 1979, n. 97, la legge 19 febbraio
1981, n. 27 e la legge 6 agosto 1984, n. 425;
Visto l’art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1973, n. 1092;
Visto l’art. 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n.
186, come modificato dall’art. 18 del decreto legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23
febbraio 2006, n. 51;
Visto il combinato disposto dell’art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli artt. 18 e 19 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983,
n. 68, concernente le modalita’ di svolgimento del concorso a
Consigliere di Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto l’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare l’art. 16,
che prevede il diritto e le modalita’ di partecipazione ai concorsi
pubblici delle persone con disabilita’;
Visto l’art. 14, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto l’art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto l’art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
dicembre 2013 ed, in particolare, l’art. 7;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati)»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per
favorire l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con
disabilita’ agli strumenti informatici» e il relativo regolamento di
attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1°
marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, codice
dell’amministrazione digitale;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto l’art. 1, comma 480, della legge n. 205/2017 con il quale,
tra l’altro, al fine di agevolare la definizione dei processi
amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l’arretrato, a
decorrere dal 1° gennaio 2018, nella tabella A allegata alla legge 27
aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del
Consiglio di Stato e’ aumentato di una unita’ e quello dei
consiglieri di Stato di sette unita’;
Visto l’art. 1, comma 484, della richiamata legge n. 205/2017 ove
si prevede che agli oneri di cui al comma 483 si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dall’attuazione
delle disposizioni di cui all’art. 37, comma 10, secondo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, iscritte nel bilancio autonomo
del Consiglio di Stato, per la quota destinata alle spese di
funzionamento degli uffici giudiziari;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare, l’art. 1,
comma 320;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 e, in particolare,
l’art. 22 che inserisce i commi 320-bis e 320-ter alla citata legge
n. 145/2018, modificando e sostituendo la tabella A allegata alla
legge n. 186/1982, recante ruolo del personale di magistratura della
giustizia amministrativa;
Visto l’art. 1-bis del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha previsto, tra
l’altro, l’incremento della dotazione organica dei magistrati del
Consiglio di Stato «di tre consiglieri di Stato nell’anno 2021, di
tre consiglieri di Stato nell’anno 2022, nonche’, nell’anno 2023, di
ulteriori tre consiglieri di Stato e di un presidente di sezione del
Consiglio di Stato, per complessive dieci unita’» a parziale modifica
della tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186,
autorizzando le relative assunzioni nel triennio 2021 – 2023;
Vista la legge 6 agosto 2021, n. 113, di conversione del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il
rafforzamento della capacita’ amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all’attuazione del PNRR e per l’efficienza
della giustizia e, in particolare l’art. 3, comma 4-bis;
Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita’, recante modalita’
di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi
specifici di apprendimento ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sopra citato;
Vista la delibera n. 18 del Consiglio di Presidenza della
Giustizia amministrativa adottata nella seduta dell’8 marzo 2023, con
la quale sono stati ripartiti i posti vacanti del personale di
magistratura presso il Consiglio di Stato e determinati in numero di
cinque i posti da coprire mediante concorso pubblico;
Vista la nota in data 19 aprile 2023, prot. n. 14601 con la quale
il segretario del Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa comunica che l’organo di autogoverno nella seduta del
19 aprile 2023 ha disposto, ai sensi dell’art. 20 della legge n.
186/1982, l’incremento del numero dei posti da coprire mediante
concorso di una unita’;
Visto l’accordo di contitolarita’ nel trattamento dei dati
personali ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (EU) n. 2016/679,
stipulato in data 26 aprile 2023, tra la Presidenza del Consiglio dei
ministri e il Consiglio di Stato – tribunali amministrativi
regionali;
Ritenuto di dover indire, nei termini previsti dall’art. 19,
comma 1, n. 3) della legge n. 186/1982, il bando di concorso a
Consigliere di Stato;
Decreta:
Art. 1
E’ bandito un concorso, per titoli ed esami, a sei posti di
Consigliere di Stato.
Al concorso possono partecipare i magistrati dei tribunali
amministrativi regionali con almeno un anno di anzianita’, i
magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita’,
i magistrati della Corte dei conti, nonche’ gli avvocati dello Stato
con almeno un anno di anzianita’, i funzionari della carriera
direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con
almeno quattro anni di anzianita’, nonche’ i funzionari delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli
enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni di
anzianita’ in tale qualifica ovvero nella ex-carriera direttiva,
appartenenti a carriere per l’accesso alle quali e’ richiesta la
laurea in giurisprudenza.