IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 «norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza,
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di
handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei
cittadini degli stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l’art. 1,
comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e modalita’ di svolgimento dei concorsi e successive
integrazioni e modificazioni»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo
snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo», e in particolare l’art. 3, comma 7;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell’art. 20 della legge quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (legge n. 104/1992) – portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 «Testo unico e delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come
modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni
ed in particolare l’art. 28 in materia di accesso alla qualifica di
dirigente di seconda fascia;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l’interazione tra pubblico e privato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108, sull’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento del
ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272 che, in applicazione dell’art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplina le modalita’ di accesso
alla qualifica di dirigente e, in particolare, gli articoli 3 e 21;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice
dell’amministrazione digitale» e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, codice delle
pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, ed in particolare, l’art. 66 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento
degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti
(deliberazione n. 1/DEL/2010) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
S.O. 27 gennaio 2010, n. 21, come modificato con deliberazione n.
1/DEL/2011 in Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2011, n. 153;
Vista la dotazione organica del personale dirigenziale della
Corte dei conti di cui alla tabella 2, allegata al citato regolamento
n. 1/DEL/2010;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in
particolare l’art. 4, comma 45;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita’ e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 del
personale dirigente dell’Area funzioni centrali, sottoscritto il 9
marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
aprile 2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i titoli valutabili
nell’ambito del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente e
il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell’art.
3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272, per quanto applicabile alla Corte dei conti.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l’individuazione, ai sensi
dell’art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che
rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la
partecipazione ai concorsi per l’accesso alla qualifica di dirigente
della seconda fascia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
dicembre 2022, di autorizzazione a bandire e ad assumere in favore
della Corte dei conti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie
generale – n. 11 del 14 gennaio 2023;
Ravvisata la necessita’ di indire un concorso pubblico, per
esami, ad un posto di dirigente di seconda fascia, area informatica,
nel ruolo della Corte dei conti.
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente di seconda fascia, area informatica, nel ruolo
della Corte dei conti.