IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle forze armate e di polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica dello Stato maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016; Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante «Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia»; Vista la circolare n. 6003 dello Stato maggiore dell'esercito Ed. 2018 recante «Specializzazioni, incarichi principali e posizioni organiche dei graduati e dei militari di truppa»; Visti il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare», recepito con il f. n. M_D SSMD REG2018 0153427 del 4 ottobre 2018 dello Stato maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanita'; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; Visto il foglio n. M_D SSMD REG2021 0117093 del 22 giugno 2021, con il quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le entita' massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2022; Visto il foglio n. M_D E0012000 REG 2021 0263190 del 23 dicembre 2021 dello Stato maggiore dell'esercito, contenenti gli elementi di programmazione per l'emanazione del bando di reclutamento, per il 2022, di 6.000 VFP 1 nell'Esercito; Visto il foglio del 10 gennaio 2022 dello Stato maggiore dell'esercito con il quale, a parziale variante degli elementi di programmazione sopra citati, si chiedeva di emendare l'allegato A del bando non considerando il titolo di merito relativo all'abilitazione al lancio con paracadute; Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; Vista la circolare n. M_D GMIL REG 2021 0537805 in data 13 dicembre 2021 della Direzione generale per il personale militare recante «Ulteriori disposizioni sull'applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 - registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare (DGPM); Art. 1 Posti disponibili 1. Per il 2022 e' indetto il reclutamento nell'Esercito di 6.000 VFP 1, ripartiti nei seguenti tre blocchi di incorporamento: a) 1° blocco, 2.000 posti, di cui: 1.971 per incarico principale che sara' assegnato/a dalla forza armata; 5 per incarico principale «Elettricista infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 5 per incarico principale «Idraulico infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 10 per incarico principale «Muratore» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 5 per incarico principale «Falegname» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 3 per incarico principale «Fabbro» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 1 per incarico principale «Meccanico di mezzi e piattaforme» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1). La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 9 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, per i nati dal 10 marzo 1997 al 10 marzo 2004, estremi compresi; b) 2° blocco, 2.000 posti, di cui: 1.971 per incarico principale che sara' assegnato/a dalla forza armata; 5 per incarico principale «Elettricista infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 5 per incarico principale «Idraulico infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 10 per incarico principale «Muratore» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 5 per incarico principale «Falegname» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 3 per incarico principale «Fabbro» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 1 per incarico principale «Meccanico di mezzi e piattaforme» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1). La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 2 maggio 2022 al 31 maggio 2022, per i nati dal 31 maggio 1997 al 31 maggio 2004, estremi compresi; c) 3° blocco, 2.000 posti, di cui: 1.971 per incarico principale che sara' assegnato/a dalla Forza armata; 5 per incarico principale «Elettricista infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 5 per incarico principale «Idraulico infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 10 per incarico principale «Muratore» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 5 per incarico principale «Falegname» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 3 per incarico principale «Fabbro» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 1 per incarico principale «Meccanico di mezzi e piattaforme» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1). La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 1° agosto 2022 al 30 agosto 2022, per i nati dal 30 agosto 1997 al 30 agosto 2004, estremi compresi. 2. Il 10% dei posti disponibili e' riservato alle seguenti categorie previste dall'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le scuole militari; assistiti dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'esercito; assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare; assistiti dell'Opera nazionale figli degli aviatori; assistiti dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria. 3. Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 4. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i tre blocchi e nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi. 5. Per ogni blocco i candidati parteciperanno per i posti per incarico principale che sara' assegnato/a dalla Forza armata e, qualora in possesso dei relativi requisiti, potranno esprimere il gradimento a concorrere per uno dei posti previsti per incarico di «Elettricista infrastrutturale», «Idraulico infrastrutturale», «Muratore», «Falegname», «Fabbro» e «Meccanico di mezzi e piattaforme». I candidati che hanno proposto domanda esprimendo il gradimento di cui sopra: qualora idonei vincitori per il settore «canalizzato» richiesto saranno assegnati a detto settore d'impiego; qualora idonei non vincitori per il settore «canalizzato», saranno collocati nella graduatoria generale di cui al successivo art. 6, lettera c), e assegnati, se vincitori, ai posti per incarico principale che sara' assegnato/a dalla Forza armata. 6. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 7. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
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