Presidenza Del Consiglio Dei Ministri

Ente: Presidenza Del Consiglio Dei Ministri

Pubblicazione: 15/02/2022

Scadenza: 17/03/2022

N° Gazzetta: 13

Cod. Rif. G.U.: 22E01426

Ente

Presidenza Del Consiglio Dei Ministri

Pubblicazione

15/02/2022

Scadenza

17/03/2022

N° Gazzetta

13

Cod. Rif. G.U.

22E01426


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,

Presidenza Del Consiglio Dei Ministri – Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonchè dei loro superstiti, di cui all’articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n68, e dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme  a  favore
delle vittime del terrorismo e  della  criminalita'  organizzata»,  e
successive modificazioni; 
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme  in
favore  delle   vittime   del   terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata»; 
Visto, in particolare, l'art. 4 della citata  legge  n.  407  del
1998, come modificato dall'art. 82, commi 1 e 9,  lettera  b),  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, che amplia l'ambito  dei  destinatari
della norma agli orfani e ai figli delle vittime  della  criminalita'
organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti, e  dall'art.
3  del  decreto-legge  4  febbraio  2003,  n.  13,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n.  56,  che  prevede,  per
l'istituzione  di  borse  di  studio  a  favore  delle  vittime   del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  nonche'  dei   loro
superstiti  e  delle  vittime  del  dovere  e  dei  loro  superstiti,
un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni  annue  a  decorrere
dall'anno scolastico 1998; 
Visto, altresi', l'art. 5 della citata legge  n.  407  del  1998,
secondo cui, con uno o piu' regolamenti, sono  dettate  le  norme  di
attuazione della medesima legge; 
Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
Vista la legge 3 agosto 2004, n.  206,  recante  nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice  e
successive modificazioni; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  luglio  2006,
n. 243, recante  «Regolamento  concernente  termini  e  modalita'  di
corresponsione delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed  ai
soggetti  equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione   dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della  criminalita'  e
del terrorismo, a norma  dell'art.  1,  comma  565,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  2009,
n. 58, recante «Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  2001   per
l'assegnazione delle borse di studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle  vittime  del
dovere, nonche' dei  loro  superstiti»,  emanato  in  attuazione  del
citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale sono
individuati il numero e l'importo delle borse di studio da  assegnare
sulla base dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge
n. 407 del 1998; 
Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 58  del  2009,  secondo  cui  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  provvede   a   bandire   i   concorsi   per
l'assegnazione delle borse di studio; 
Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e  in  particolare  l'art.  1837,
comma 1, che dispone che nei confronti  del  personale  dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare,  trovano
applicazione le disposizioni in materia di borse di studio  riservate
alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche'
agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art. 1904, secondo  cui  al
personale militare spettano le provvidenze in  favore  delle  vittime
del terrorismo, della  criminalita'  e  del  dovere,  previste  dalle
seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b)  legge  20
ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d)  legge  3
agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207; 
Visto l'art.  5  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosi' come  modificato
dall'art. 23, comma 12-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito  con  legge   7   agosto   2012,   n.   135,   concernente
l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e
benefici assistenziali; 
Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare  l'art.  8,
recante «stato di previsione del Ministero dell'istruzione»; 
Visto il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  31
dicembre 2021 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unita'  di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, e in particolare
la tabella 7,  in  cui  e'  indicata  la  consistenza  pari  ad  euro
300.000,00, per l'anno 2022,  del  capitolo  1498  «Borse  di  studio
riservate  alle  vittime  del   terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata nonche' agli orfani e ai figli»; 
Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo  di
bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione  per
l'anno 2022, pari ad euro 300.000,00, sono  inferiori  rispetto  alla
copertura finanziaria delle borse di studio secondo il numero  e  gli
importi previsti dal citato decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 58 del 2009; 
Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici  e
legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data  5  marzo
2013, prot. n. 51782, in cui si  osserva  che  l'art.  2  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009,  che  prevede
il numero  e  l'importo  delle  borse  di  studio  da  assegnare,  va
interpretato  alla  luce  dell'art.  81  della   Costituzione   della
Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve  disporre  di
adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la  riduzione
dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di  previsione
del  Ministero  dell'istruzione  della  ricerca  e   dell'Universita'
determina la necessita' di ridurre proporzionalmente l'importo  delle
borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare
tutelando in tal modo la platea dei destinatari; 
Considerata pertanto l'opportunita' di procedere alla definizione
di un bando che tenga conto della riduzione dell'importo delle  borse
di studio secondo criteri di proporzionalita'  alla  riduzione  dello
stanziamento previsto dalla  legge,  lasciando  invariato  il  numero
delle borse di studio da assegnare ai sensi del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n.  58,  al  fine  di  non
determinare disuguaglianze tra i beneficiari; 
Dispone: 
Art. 1 
1.  E'  indetto   un   concorso   pubblico,   per   titoli,   per
l'assegnazione di  borse  di  studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  nonche'  dei   loro
superstiti, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407  e
successive  modificazioni;  delle  vittime  del  dovere  e  dei  loro
superstiti, di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'art.
1-bis del decreto-legge  20  gennaio  2004,  n.  9,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e  dei  soggetti  di
cui all'art. 1 della legge 3 agosto  2004,  n.  206,  riservato  agli
studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado  e  scuola
secondaria di secondo grado. 
2. Per l'anno scolastico 2020/2021 sono da assegnare  nei  limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo  di  bilancio  dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione: 
a) trecento borse di studio dell'importo di 305 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria  di  primo
grado; 
b) trecento borse di studio dell'importo di 615 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di  studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2  e'  riservata  ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104  e
successive modificazioni. 
4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al  comma  2,
lettere a) e  b)  possono  essere  proporzionalmente  aumentati,  nel
rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in relazione alla disponibilita'  di
cui al pertinente capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione,  risultante  al  momento   dell'approvazione   delle
graduatorie finali, fino a concorrenza dello  stanziamento  medesimo.
Le somme relative alle borse per le singole categorie  di  studio  di
cui alle lettere a)  e  b),  ove  non  utilizzabili  per  carenza  di
aspiranti, possono essere  assegnate  ad  altra  categoria  anche  in
eccedenza al numero delle borse di studio previsto dall'art. 2, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58. 

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