IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della pubblica sicurezza Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare, l'art. 25, comma 1, lettera a), e successive modificazioni, che prevede che l'accesso alla qualifica iniziale della carriera degli ispettori tecnici della Polizia di Stato avvenga, tra l'altro, mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, e l'art. 25-bis, che ne detta la disciplina; Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia» e, in particolare, l'art. 8, che determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'art. 33, e successive modificazioni; Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»; Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento della professione di psicologo»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, commi 6 e 7, e successive modificazioni; Visto l'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie»; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante «Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419»; Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonche' della professione ostetrica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, gli articoli 19, 47, 75 e 76, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, commi 3, 4 e 5-ter, e il successivo comma 6, circa le qualita' di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, e l'art. 37, sull'accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e delle lingue straniere; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa» e, in particolare, l'art. 9, commi 1, lettera b), e 1-ter, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo» e, in particolare, l'art. 8, e successive modificazioni, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 5, e successive modificazioni, il quale dispone, tra l'altro, che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 25-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 95 del 2017, nonche' l'art. 3, commi 6, 7-bis, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter, e successive modificazioni; Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, gli articoli 259 e 260, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell'amministrazione digitale in materia di identita' digitale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, recante il «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 4, e successive modificazioni, concernente le categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone e gruppi di imprese; Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 667, recante «Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico audiometrista»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 739, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 741, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 settembre 1994, n. 745, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 settembre 1994, n. 746, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 marzo 1995, n. 183, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico di neurofisiopatologia»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 17 gennaio 1997, n. 58, recante «Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», come modificato, in particolare, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante «Regolamento per i requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, recante «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato» e, in particolare, gli articoli da 1 a 11, da 26 a 29 e da 52 a 61, nonche' l'allegato 1; Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, con cui e' stato approvato il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato» e, in particolare, l'art. 2; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di laurea magistrale»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra diplomi di laurea del vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Visto il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018, recante «Costituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari per l'anno 2020, ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2021, recante «Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d'impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei Ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica e della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126» e, in particolare, l'art. 4 e la tabella 1; Rilevata la vacanza di organico nel ruolo degli ispettori tecnici e, in particolare, nella consistenza organica del settore di impiego servizio sanitario; Considerata la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per provvedere alla copertura di centodieci posti disponibili nell'organico del ruolo degli ispettori tecnici, settore servizio sanitario, ripartiti in novantasei posti per il profilo professionale di infermiere, quattro posti per il profilo della prevenzione sui luoghi di lavoro, cinque posti per il profilo della riabilitazione motoria, un posto per il profilo di neurofisiopatologia, un posto per il profilo di radiologia medica, un posto per il profilo di audiometria, due posti per il profilo di laboratorio analisi; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centodieci posti di vice ispettori tecnici del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato del settore di impiego servizio sanitario, cosi' ripartiti: a) profilo professionale infermiere: novantasei posti; b) profilo professionale della prevenzione sui luoghi di lavoro: quattro posti; c) profilo professionale della riabilitazione motoria: cinque posti; d) profilo professionale di neurofisiopatologia: un posto; e) profilo professionale di radiologia medica: un posto; f) profilo professionale di audiometria: un posto; g) profilo professionale di laboratorio analisi: due posti. 2. I seguenti posti sono riservati al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici, in possesso dei previsti requisiti: a) profilo professionale infermiere: sedici posti; b) profilo professionale della prevenzione sui luoghi di lavoro: un posto; c) profilo professionale della riabilitazione motoria: un posto. 3. Ciascun candidato puo' presentare domanda di partecipazione per uno soltanto dei profili professionali di cui al comma 1.
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