IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del Ministro della pubblica istruzione, concernente le norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il regolamento relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente il regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35»; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto interministeriale 6 luglio 2020, recante «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»; Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0108980 del 10 giugno 2021, con la quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato il piano dei reclutamenti autorizzati di personale delle Forze armate per l'anno 2022; Visto il decreto ministeriale 29 settembre 2021, recante «Adeguamento della retta annuale di frequenza delle Scuole militari di cui all'art. 787 del Codice dell'ordinamento militare»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19»; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»; Ravvisata l'esigenza di indire tre concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ai licei classico e scientifico annessi alle Scuole militari «Nunziatella» in Napoli e «Teulie'» in Milano, alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» in Venezia e alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» in Firenze per l'anno scolastico 2022-2023; Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'eventuale effettuazione di una prova a sbarramento numerico sulla base del numero delle domande pervenute per ciascun concorso; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 - registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Per l'anno scolastico 2022-2023 sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi duecentoventotto giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica con la seguente ripartizione di posti per Forza armata, sede e ordine di studi: a) posti centotrenta per il concorso relativo all'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito, cosi' ripartiti: 1) «Nunziatella» di Napoli: 3° liceo classico: posti venti; 3° liceo scientifico: posti trenta; 2) «Teulie'» di Milano: 3° liceo classico: posti venti; 3° liceo scientifico: posti sessanta; Presso la Scuola militare «Nunziatella» di Napoli saranno ammesse, sino ad un massimo di quindici concorrenti vincitrici di sesso femminile, individuate in ordine di graduatoria di merito al termine del concorso, tra coloro che hanno espresso la preferenza di assegnazione a tale sede. Resta salva l'ammissione delle rimanenti, risultate comunque in graduatoria in posizione utile, alla Scuola militare «Teulie'» di Milano. b) posti sessanta per il concorso relativo all'ammissione alla Scuola navale militare «Francesco Morosini», cosi' ripartiti: 1) 3° liceo classico: posti venti; 2) 3° liceo scientifico: posti quaranta; c) posti trentotto per il concorso relativo all'ammissione alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet», cosi' ripartiti: 1) 3° liceo classico: posti diciotto; 2) 3° liceo scientifico: posti venti. 2. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il 50% e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 deve recare data anteriore a quella di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri concorrenti idonei. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi, variare il numero dei posti, modificare o annullare le prove di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nel sito internet www.difesa.it nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3 e di cui sara' dato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresi', la facolta' nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito internet www.difesa.it/concorsi nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
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