Presidenza Del Consiglio Dei Ministri

Ente: Presidenza Del Consiglio Dei Ministri

Pubblicazione: 15/07/2022

Scadenza: 13/09/2022

N° Gazzetta: 56

Cod. Rif. G.U.: 22E08758

Ente

Presidenza Del Consiglio Dei Ministri

Pubblicazione

15/07/2022

Scadenza

13/09/2022

N° Gazzetta

56

Cod. Rif. G.U.

22E08758


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,

Presidenza Del Consiglio Dei Ministri – Concorso pubblico di secondo grado, per titoli ed esami, a 53 posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa

Presidenza Del Consiglio Dei Ministri – Concorso pubblico 53 posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa

 
IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,  che  approva  il
testo unico delle leggi sul  Consiglio  di  Stato,  e  le  successive
modificazioni,  nonche'  il  relativo   regolamento   di   esecuzione
approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; 
Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto  n.  3  del
1957; 
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali
amministrativi regionali; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile  1973,
n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge  6  dicembre
1971, n. 1034, in materia di concorso  a  referendario  di  Tribunale
amministrativo regionale, come modificato dal decreto del  Presidente
della Repubblica 17 marzo 1981, n. 125; 
Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
1973, n. 1092, e in particolare l'art. 145, recante  disposizioni  in
materia di dichiarazione dei servizi e documentazione; 
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; 
Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19  del  regio  decreto  30
gennaio  1941,  n.   12,   recante   disposizioni   in   materia   di
incompatibilita' applicabile ai magistrati amministrativi; 
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; 
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare,  l'art.
20, recante disposizioni relative  alla  partecipazione  ai  concorsi
pubblici delle persone con disabilita'; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487; 
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l'art. 5
che prevede l'aumento ad otto anni del termine di  cui  all'art.  14,
primo comma, n. 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 3
recante disposizioni in materia di  dichiarazioni  sostitutive  e  di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi; 
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l'art. 16,
che prevede il diritto e le modalita' di partecipazione  ai  concorsi
pubblici delle persone con disabilita'; 
Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in  particolare,  l'art.
14,  comma  primo,  recante  disposizioni  in  materia   di   aumento
dell'organico dei magistrati amministrativi; 
Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101,  recante  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»; 
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  «Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con  disabilita'  agli  strumenti  informatici»  ed  il
relativo  regolamento  di  attuazione,  adottato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
Visto il decreto  legislativo  30  gennaio  2006,  n.  26  e,  in
particolare, l'art. 18 recante disposizioni in materia  di  tirocinio
dei magistrati ordinari; 
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183; 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare,  l'art.
1, comma 15, recante disposizioni in  materia  di  pubblicazione  nei
siti  web  istituzionali  delle  pubbliche   amministrazioni,   delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi; 
Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e,  in
particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi  di  pubblicita'  dei
bandi  di  concorso,  nonche'  l'art.  49,  recante  la  delega   per
l'adozione di un apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, volto a determinare  le  modalita'  di  applicazione  delle
disposizioni dello stesso decreto  legislativo  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto
2013, n. 98 e, in particolare, l'art.  42,  recante  disposizioni  in
materia di certificazioni sanitarie; 
Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2013, che da' attuazione alla delega di cui al predetto art.
49 e, in particolare, l'art. 7, recante le disposizioni relative alle
modalita' di pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti in
atti adottati con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  o  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  in  materia  di
gestione  amministrativa,  tra  gli  altri,   del   personale   delle
magistrature del Consiglio di Stato e  dei  Tribunali  amministrativi
regionali, nei siti istituzionali delle amministrazioni del  suddetto
personale; 
Visto l'art. 2 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze in data 3 febbraio 2016 e registrato alla Corte dei conti  il
4 marzo 2016, concernente l'autorizzazione  a  bandire  procedure  di
reclutamento,  nonche'   l'autorizzazione   ad   assumere   a   tempo
indeterminato  ai  sensi  dell'art.  3,  commi  primo  e  terzo,  del
decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto  2014,  n.
114, in favore della Corte dei conti e del Consiglio di Stato; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  agosto  2017,
n. 132, recante modifiche agli articoli  14  e  seguenti  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973; 
Visto l'art. 3 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze in data 10 ottobre 2017 e registrato alla Corte dei conti  il
3 novembre 2017, con il quale il Consiglio di Stato e' autorizzato ad
indire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul
cumulo  delle  cessazioni  dell'anno  2015  -  budget  2016  e  delle
cessazioni  dell'anno  2016  -  budget  2017,  ottantuno  unita'   di
personale con qualifica di referendario TAR, di cui  quaranta  unita'
da bandire nel triennio 2017-2019,  come  risulta  dalla  tabella  3,
parte integrante dello stesso decreto; 
Vista la delibera n. 29 del  19  aprile  2017  del  Consiglio  di
Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta  del
27  gennaio  2017  con  cui  sono  stati  individuati  i  criteri  di
valutazione  dei  titoli  da  inserire  nel  bando  di  concorso  per
referendario di Tribunale amministrativo regionale; 
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante  il  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 ed  in  particolare  l'art.  1,
commi 480 e seguenti, concernenti l'ampliamento dei posti  in  pianta
organica dei magistrati amministrativi di cui alla tabella A allegata
alla legge n. 186/1982; 
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 e,  in  particolare  l'art.  1,
comma 320; 
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,   recante
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di
innovazione tecnologica, che, ha inserito all'art. 1  della  predetta
legge n. 145/2018  il  comma  320  bis,  incrementando  la  dotazione
organica del personale di magistratura della giustizia amministrativa
e sostituendo la tabella A allegata alla legge  27  aprile  1982,  n.
186, relativa al ruolo del personale di magistratura della  giustizia
amministrativa; 
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella
legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha previsto, tra l'altro, l'aumento
di venti unita' della dotazione organica nel ruolo  dei  consiglieri,
primi  referendari  e   referendari   di   Tribunali   amministrativi
regionali; 
Vista  la  legge  6  agosto  2021  n.  113,  di  conversione  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante  misure  urgenti  per  il
rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   delle   pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza
della giustizia e, in particolare, l'art. 3, comma 4-bis; 
Visto il decreto 9 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con  disturbi
specifici di apprendimento ai sensi dell'art.  3,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sopra citato; 
Vista  la  delibera  n.  9  del  Consiglio  di  Presidenza  della
giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 28 gennaio  2022,
di indizione del concorso, per titoli ed esami, per  il  reclutamento
di sessanta referendari di Tribunale amministrativo regionale; 
Vista la successiva nota prot. n. 19082 del 20 maggio 2022 con la
quale il Segretario  del  Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia
amministrativa comunica che lo stesso  Organo  nella  seduta  del  20
maggio 2022 ha autorizzato  l'indizione  del  concorso  di  cui  alla
suindicata  delibera  per  un  totale  di  cinquantatre'  posti,  con
possibilita' all'esito di attivare la procedura di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
Ritenuta quindi la necessita' di bandire un concorso, per  titoli
ed  esami,  per  il  reclutamento  di  cinquantatre'  referendari  di
Tribunale  amministrativo  regionale,  in  conformita'   con   quanto
deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa
nella seduta del 20 maggio 2022, mediante  le  risorse  di  cui  alle
leggi  autorizzatorie  anzidette  e  fatta  salva  la   facolta'   di
utilizzare le  risorse  derivanti  da  turn  over  del  personale  di
magistratura; 
Visto  l'Accordo  di  contitolarita'  nel  trattamento  dei  dati
personali ai  sensi  dell'art.  26  del  regolamento  (EU)  2016/679,
stipulato in data 3 giugno 2022 tra la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri e la Giustizia amministrativa; 
Decreta: 
Art. 1 
1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed  esami,
a cinquantatre' posti di  referendario  di  Tribunale  amministrativo
regionale  del   ruolo   della   magistratura   amministrativa,   con
possibilita' all'esito di attivare la procedura di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
2. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti
categorie: 
1) i magistrati ordinari nominati a  seguito  di  concorso  per
esame, che abbiano superato diciotto mesi  di  tirocinio  conseguendo
una valutazione positiva di idoneita'; 
2)  i  magistrati  contabili  e  della  giustizia  militare  di
qualifica equiparata a quelli di cui al n. 1); 
3) gli avvocati dello Stato e i procuratori  dello  Stato  alla
seconda classe di stipendio; 
4)  i  dipendenti  dello  Stato,   muniti   della   laurea   in
giurisprudenza conseguita al termine di  un  corso  universitario  di
durata non inferiore a quattro anni,  con  qualifica  dirigenziale  o
appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso  alle  quali  e'
richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i  militari
appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianita'
di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie; 
5) il  personale  docente  di  ruolo  delle  Universita'  nelle
materie giuridiche e i ricercatori i quali  abbiano  maturato  almeno
cinque anni di servizio; 
6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a  carattere
nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in  giurisprudenza
conseguita al  termine  di  un  corso  universitario  di  durata  non
inferiore a quattro anni, assunti  attraverso  concorsi  pubblici  ed
appartenenti alla qualifica dirigenziale o  a  quelle  per  l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con  almeno  cinque
anni di anzianita' maturati, anche  cumulativamente,  nelle  predette
qualifiche; 
7) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni; 
8) i consiglieri  regionali,  provinciali  e  comunali,  muniti
della laurea in giurisprudenza, che abbiano  esercitato  le  funzioni
per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato. 
3. Le anzianita' di cui ai precedenti punti, sono valutate  anche
cumulativamente, prendendo come requisito temporale  minimo  il  piu'
lungo tra quelli richiesti per le varie categorie  fatte  valere  dal
candidato. 

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