Concorso pubblico per esami per la copertura di 104 posti di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica III area a tempo indeterminato
IL DIRETTORE GENERALE
del personale e delle risorse
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l’art. 3 e l’art.
18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore
delle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni
e modificazioni, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale dipendente dei Ministeri, sottoscritto il 14 settembre
2007;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non dirigenziale del Ministero della giustizia, sottoscritto il 29
luglio 2010;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016/2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto funzioni centrali, triennio 2019/2021,
sottoscritto il 9 maggio 2022;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni e modificazioni, recante «Codice in materia di
protezione di dati personali»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 e il decreto-legge
30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2021, n. 178;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell’Amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita’ e della parita’ di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020 con cui, in attuazione dell’art. 3, comma 13, della legge
n. 56/2019, sono stati aggiornati i compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
vigilanza dei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in
particolare, l’art. 8 concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» e, in
particolare, l’art. 73, comma 14, e successive modificazioni, secondo
cui il positivo superamento dello stage presso gli uffici giudiziari
costituisce un titolo di preferenza, a parita’ di titoli e di merito,
nei concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita’ e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)» e in particolare l’art. 3 recante «Riforma delle
procedure di reclutamento del personale delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche» ed in particolare l’art. 6, comma 2,
lettera a) che individua le funzioni della Direzione generale del
personale e delle risorse;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
aprile 2022, n. 54 contenente «Modifiche al regolamento di
riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al
regolamento concernente l’organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministero della giustizia, nonche’ dell’Organismo
indipendente di valutazione di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100»;
Visto in particolare, la tabella E allegata al suddetto decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come
da ultimo modificata dal citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 aprile 2022, n. 54, con la quale sono state
ridefinite le dotazioni organiche del personale appartenente alla
prima, seconda e terza area funzionale del Comparto funzioni centrali
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi
alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione
penitenziaria;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020-2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell’assenteismo»;
Visto l’art. 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
luglio 2022, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2022, al n.
2207, ed in particolare l’art. 4 con il quale il Ministero della
giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – e’
stato autorizzato ad indire le procedure concorsuali di cui alle
Tabelle 7 e 8 allegate al medesimo decreto;
Tenuto conto che la procedura concorsuale per il profilo
professionale di funzionario giuridico pedagogico autorizzata con
nota 25 giugno 2019, n. DFP 0041585 P-4.17.1.7.4 e 5 agosto 2019 n.
197760 MEF-IGOP si e’ conclusa con un numero di vincitori inferiore
rispetto ai posti a concorso, elevati per effetto delle disposizioni
contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21
settembre 2022 nonche’ da norme speciali;
Vista la nota 30 settembre 2022, n. 365677, con la quale
l’Amministrazione penitenziaria ha comunicato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica di
procedere all’emanazione di una ulteriore procedura concorsuale per
il profilo professionale di funzionario giuridico pedagogico, profilo
esclusivo dell’Amministrazione penitenziaria essendo gli appartenenti
specialisti del trattamento penitenziario;
Attesa la necessita’ di emanare la procedura concorsuale per
complessivi centoquattro posti di funzionario della professionalita’
giuridico-pedagogica;
Decreta:
Art. 1
Posti disponibili a concorso
1. E’ indetto un concorso pubblico, per esami, a centoquattro
posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di
funzionario della professionalita’ giuridico-pedagogica, III area
funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del
Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria.
2. Il 20% dei posti, pari a ventuno posti, sono riservati al
personale appartenente ai ruoli del Ministero della giustizia –
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, appartenenti alla II
area funzionale, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.
3.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2, qualora non
coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti esterni in ordine di
graduatoria.
4. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta’ di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche’ le connesse
attivita’ di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei posti – in aumento o in decremento –
sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili,
nonche’ in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2022-2024.
Di quanto sopra si provvedera’ a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».