Concorso Guardia di Finanza: concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di millequattrocentodieci allievi finanzieri – anno 2022
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 36, commi
22 e 57, recanti disposizioni transitorie relative a taluni requisiti
di partecipazione al concorso per i volontari delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l’art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle
Forze di polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l’art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l’art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante
«Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di
finanza nonche’ disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche’ norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’
in materia di processo civile» e, in particolare l’art. 32
concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei
documenti in forma cartacea;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di
polizia»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche’ misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro» e, in particolare, l’art. 19;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art.
635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Vista legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 302 del 29
dicembre 2017 e, in particolare, l’art. 1, comma 287;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 302 del 31
dicembre 2018 e, in particolare, l’art. 1, comma 381;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 322 del 30
dicembre 2020 e, in particolare, l’art. 1, comma 984;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di
revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di
proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell’Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie
di porto, e dell’Aeronautica militare, nonche’ in materia di
avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – Serie generale – n. 189 del 13 agosto
2022;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante
«Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero
della difesa, nonche’ misure per la funzionalita’ della medesima
amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e),
3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre
2012, n. 244» e, in particolare, l’art. 10»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria» e, in particolare, l’art. 66, comma 9-bis;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia», e in particolare, l’art. 73,
comma 14;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di
innovazione tecnologica.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – Serie generale – n. 51 del 29 febbraio 2020 e
in particolare, l’art. 19, comma 1;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020,
n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19» e, in particolare, l’art. 9-bis,
introdotto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n.
105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.
126;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza», convertito con modificazioni
dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e in particolare, l’art. 10, comma
4, recante «proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modificazioni, recante «Norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia
di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ del 18 febbraio 1982,
e successive modificazioni, concernente «Norme per la tutela
sanitaria dell’attivita’ sportiva agonistica»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 2 maggio 1986, e
successive modificazioni, concernente «Regolamento sulle uniformi
della Guardia di finanza – ed. 1986»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 23 aprile 1999,
n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l’individuazione
dei limiti di eta’ per la partecipazione ai concorsi indetti dal
Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della
legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17 maggio 2000,
n. 155, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme per l’accertamento dell’idoneita’ al servizio nella Guardia di
finanza ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2
agosto 2006, recante «Procedure di selezione relative ai concorsi per
l’accesso al ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di
finanza riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero
in rafferma annuale delle Forze armate, in servizio o in congedo»;
Visto il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca
del 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea
magistrale»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 6 luglio 2020,
recante «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure
concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del
contagio da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell’identita’ digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche’ dei tempi e delle modalita’ di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Vista la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del
Comandante generale della Guardia di finanza e successive
modificazioni, concernente le modalita’ per lo svolgimento
dell’accertamento dell’idoneita’ attitudinale al servizio nel Corpo
della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all’arruolamento;
Vista la determinazione n. 152279, datata 1° giugno 2021, del
Comandante generale della guardia di finanza, registrata all’Ufficio
centrale del bilancio, presso il Ministero dell’economia e delle
finanze, in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente
l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita’
gerarchiche del Corpo;
Visto il decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del
Comandante generale della guardia di finanza e successive
modificazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e successive modificazioni;
Considerato che:
al fine di accrescere l’efficienza della componente
specialistica Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.) del Corpo
della guardia di finanza, si rende necessario destinare – ai sensi
dell’art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 199/95 –
centottanta unita’ al reclutamento di personale del ruolo di base da
avviare al conseguimento della relativa specializzazione sottoponendo
i candidati di ambo i sessi a prove di efficienza fisica e
all’ulteriore accertamento dell’idoneita’ al servizio nel peculiare
settore d’Istituto, nel cui ambito e’ richiesto il superamento dei
medesimi parametri minimi di idoneita’;
conseguentemente, delle residue milleduecentotrenta unita’,
ottocentosessantuno unita’ sono da riservare – ai sensi dell’art. 703
del richiamato decreto legislativo n. 66/2010 (Codice
dell’ordinamento miliare) – ai volontari in ferma prefissata delle
Forze armate;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Valutata l’opportunita’ di prevedere che, alle prove concorsuali
successive a quella scritta di preselezione venga ammesso comunque un
numero di concorrenti idonei sufficiente a garantire un’adeguata e
rigorosa selezione nonche’ la copertura dei posti messi a concorso;
Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. E’ indetto, per l’anno 2022, un pubblico concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di millequattrocentodieci allievi
finanzieri cosi’ ripartiti:
a) millecentosettanta del contingente ordinario di cui:
(1) seicentonovantatre’ riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate;
(2) quattrocentosettantasette destinati agli altri cittadini
italiani secondo la seguente suddivisione:
(a) centottanta da avviare al conseguimento della
specializzazione «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)»;
(b) duecentonovantasette non specializzati;
b) duecentoquaranta del contingente di mare di cui:
(1) centosessantotto riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate ripartiti come segue:
(a) cinquantasei da avviare al conseguimento della
specializzazione «Nocchiere»;
(b) ottantaquattro da avviare al conseguimento della
specializzazione «Motorista navale»;
(c) ventotto da avviare al conseguimento della
specializzazione «Operatore di sistema»;
(2) settantadue destinati agli altri cittadini italiani
ripartiti come segue:
(a) ventiquattro da avviare al conseguimento della
specializzazione «Nocchiere»;
(b) trentasei da avviare al conseguimento della
specializzazione «Motorista navale»;
(c) dodici da avviare al conseguimento della
specializzazione «Operatore di sistema».
2. Ai cittadini italiani in possesso dell’attestato di
bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e degli ulteriori requisiti di cui
al successivo art. 2, commi 1 e 2, lettera b), sono riservati:
a) due posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto
(2)(a);
b) diciassette posti di quelli di cui al comma 1, lettera a),
punto (2)(b).
3. E’ consentita la partecipazione al concorso per uno solo dei
contingenti/specializzazioni e delle categorie di posti di cui ai
precedenti commi 1 e 2.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta di preselezione, consistente in un
questionario a risposta multipla di cultura generale;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamento dell’idoneita’ psico-fisica;
d) accertamento dell’idoneita’ attitudinale;
e) accertamento dell’idoneita’ al servizio «Anti terrorismo e
pronto impiego (A.T.P.I.)», solo per i candidati che concorrono per i
relativi posti;
f) valutazione dei titoli.
5. La durata del corso di formazione e’ stabilita con
determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili la facolta’ di
revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le
prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione
delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di
sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori anche
sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate
dall’Autorita’ di Governo.