Concorso pubblico per 400 posti di notaio
IL DIRETTORE GENERALE
degli affari interni
ufficio II – reparto notariato
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche,
«Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, di
approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio
1913, n. 89, «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modifiche,
«Norme per il conferimento dei posti notarili»;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive
modifiche, «Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro»;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, «Modificazioni
alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di
notaio»;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, «Norme complementari
sull’ordinamento del notariato»;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito
dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, «Modificazioni all’ordinamento
del notariato e degli archivi notarili»;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358, «Modifica delle norme
concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi
per esame per la nomina a notaio»;
Vista la legge 18 maggio 1973, n. 239, «Nuove disposizioni in
materia di assegnazione dei posti nei concorsi notarili»;
Visto l’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 574, «Norme di attuazione dello statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari», in relazione con il
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modifiche, «Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego»;
Visto l’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1990, «Adeguamento delle
aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle
variazioni percentuali del valore dell’indice dei prezzi al consumo»;
Visto l’art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n.
405, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
portatrici di handicap»;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, «Regolamento
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
marzo 1995, «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, «Norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta in
materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per
l’assegnazione di sedi notarili»;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 475,
«Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso
le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della
pratica forense e notarile, ai sensi dell’art. 17, comma 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, «Norme in
materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale,
nonche’ in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’art. 7,
comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69, «Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’,
nonche’ in materia di processo civile»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 233, «Disposizioni in materia
di concorso notarile»;
Visto l’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71,
«Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’art.
14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, «Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita’»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, «Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese»;
Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16
settembre 2014, «Determinazione delle modalita’ di versamento dei
contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero
della giustizia, ai sensi dell’art. 1, commi da 600 a 603, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147»;
Visto l’art. 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2020, con il quale e’
stata istituita la Direzione generale degli affari interni, cui sono
state assegnate le competenze della soppressa Direzione generale
della giustizia civile con riguardo, tra l’altro, al reparto
notariato e all’organizzazione del concorso notarile;
Vista la sentenza del 3 giugno 2021 della Corte di giustizia
dell’Unione europea nella causa C 914/19 in materia di parita’ di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, che
ha ritenuto non conforme al diritto dell’Unione il limite di eta’ di
cinquanta anni per partecipare al concorso per l’accesso alla
professione di notaio;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E’ indetto concorso, per esame, a quattrocento posti di
notaio.