IL DIRETTORE GENERALE del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni e modificazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dei Ministeri - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 14 settembre 2007; Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016/2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, recante «Codice in materia di protezione di dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 con cui, in attuazione dell'art. 3, comma 13, della legge 56/2019, sono stati aggiornati i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza dei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 73, comma 14, e successive modificazioni, secondo cui il positivo superamento dello stage presso gli uffici giudiziari costituisce un titolo di preferenza, a parita' di titoli e di merito, nei concorsi pubblici; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; Visto il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 165/2001; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019, al n. 1588 e in particolare l'art. 6 con il quale il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale non dirigenziale come da Tabella 6 allegata al medesimo decreto, tra le quali 72 unita' appartenenti al profilo professionale di assistente tecnico; Vista la nota 25 giugno 2019, n. 0041585 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha autorizzato l'amministrazione penitenziaria a bandire la procedura concorsuale e ad assumere, fra le altre, settanta unita' di personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico; Visto l'art. 1, comma 861 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Considerato che con P.D.G. 22 gennaio 2021, si e' proceduto alla ripartizione del contingente di 200 unita' di personale di cui all'art. 1, comma 861, della citata legge n. 178/2020, da destinare ai profili professionali, fra i quali quelli di Assistente tecnico, dei ruoli dell'amministrazione penitenziaria, disponendo, per l'effetto, l'aumento dei posti del concorso pubblico per esami a 142 posti, nel profilo professionale di assistente tecnico, II area funzionale, fascia retributiva F2, indetto con P.D.G. 25 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020, da 142 a 222; Considerato che con P.D.G. 26 marzo 2021, si e' proceduto alla distribuzione degli ottanta posti destinati con il suddetto P.D.G. 22 gennaio 2021 all'aumento dei 142 posti del concorso pubblico per esami, indetto con P.D.G. 25 novembre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 98 del 18 dicembre 2020, tra le varie specializzazioni indicate all'art. 1 del citato P.D.G. 25 novembre 2020; Tenuto conto che dall'espletamento del citato concorso pubblico, per esami, a 142 posti, elevati a 222, nel profilo professionale di Assistente tecnico, II area funzionale, fascia retributiva F2, indetto con P.D.G. 25 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 98 del 18 dicembre 2020, sono risultati coperti solo 19 dei 222; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 259; Visto il decreto-legge primo aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni-SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e in particolare l'art. 10 che, nel modificare l'art. 259 del predetto decreto-legge n. 34/2020, estende la disciplina derogatoria ivi prevista anche alle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche del personale dell'amministrazione penitenziaria; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha disposto, con l'art. 1, comma 8, la proroga del termine previsto dall'art. 259, comma 1, del citato decreto-legge n. 34/2020, fino al 31 marzo 2022; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione 6 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 179 del 17 luglio 2020, adottato ai sensi dell'art. 259, comma 5, del predetto decreto-legge n. 34/2020, contenente le prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» ed in particolare l'art. 6, comma 2, lettera a) che individua le funzioni della Direzione generale del personale e delle risorse; Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall'amministrazione penitenziaria; Decreta: Art. 1 Posti disponibili a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a duecentotre' posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di assistente tecnico, II Area funzionale, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria come di seguito specificati: cinquanta posti nel profilo professionale di assistente tecnico - edile (codice concorso TE01); quarantotto posti nel profilo professionale di assistente tecnico - elettronico (codice concorso TE02); cinquanta posti nel profilo professionale di assistente tecnico - elettrotecnico (codice concorso TE03); quarantanove posti nel profilo professionale di assistente tecnico - meccanico (codice concorso TM04); sei posti nel profilo professionale di assistente tecnico - agrario (codice concorso TA05); 2. I posti eventualmente rimasti scoperti in uno dei settori sopra indicati, saranno devoluti agli altri settori, con le seguenti modalita': si procedera' alla formazione di una graduatoria unica dei candidati dichiarati idonei non vincitori di tutti i settori. I candidati aventi diritto, saranno inquadrati nel profilo professionale di assistente tecnico per il quale gli stessi hanno concorso. 3. L'amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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