IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visti i decreti interministeriali emanati il 9 luglio 2009 dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione concernenti equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi ed equiparazioni tra classi delle lauree decreto ministeriale n. 509/1999 e classi delle lauree decreto ministeriale n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, la struttura ordinativa e le competenze della direzione generale per il personale militare; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica relativa alle «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici» emanata dall'Ispettorato generale della sanita' militare il 9 febbraio 2016 ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Visto l'art. 682, comma 5-bis, del Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale prevede che, per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possano essere banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani di eta' non superiore a trentadue anni alla data indicata nel bando di concorso e in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto; Visto l'art. 760, comma 5-bis, del Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale prevede che, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'art. 682, comma 5-bis, frequentino corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di Stato Maggiore; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l'art. 635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; Visto il decreto interministeriale del 16 maggio 2018, con il quale e' stata approvata la «Direttiva tecnica in materia di protocollo sanitario per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»; Vista la legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto il decreto Ministeriale del 30 ottobre 2020, concernente le disposizioni applicate «ai concorsi per il reclutamento dei Marescialli dell'Esercito, della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare»; Visto il foglio n. M_D SSMD REG2021 0108980 del 10 giugno 2021 con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano delle assunzioni per l'anno 2022 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e le consistenze previsionali per il triennio 2022-2024; Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2021 0125401 del 23 dicembre 2021 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento di Marescialli con il grado di Maresciallo di 3ª classe nell'Aeronautica militare per l'anno 2022; Visto il foglio n. M_D MSTAT 0011964 del 4 febbraio 2022 dello Stato Maggiore della Marina militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento di giovani da immettere nel ruolo dei Marescialli del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare con il grado di Capo di 3ª classe per il 2022; Visto il foglio n. M_D AE1C1B2 REG2022 0105998 del 17 marzo 2022 dello Stato Maggiore dell'Esercito concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento di Marescialli a «nomina diretta» nell'Esercito Italiano per l'anno 2022; Visto il decreto-legge del 24 marzo 2022, n. 24 recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 - registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio. n. 3226 - concernente la sua nomina a direttore generale per il Personale militare; Decreta: Art. 1 Generalita' 1. Sono indetti i seguenti concorsi per il reclutamento dei marescialli delle Forze armate: a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di dieci marescialli da immettere nei ruoli marescialli dell'Esercito in servizio permanente con la specializzazione sanita'; b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di quattordici capi di 3ª cl. da immettere nel ruolo marescialli della Marina militare in servizio permanente nelle categorie Specialisti del sistema di combattimento/ricercatori elettronici e Servizio sanitario del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.); c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di dieci marescialli di 3^ cl. da immettere nei ruoli marescialli dell'Aeronautica militare in servizio permanente per la categoria supporto, specialita' sanita'. La ripartizione tra le categorie/specialita' sono indicate nelle rispettive Appendici di Forza armata, del presente bando di concorso. 2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1, sono previste riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche', dei diplomati presso le Scuole militari e degli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei. L'appartenenza a una delle categorie che da' diritto alla riserva dei posti, deve essere dichiarata nella domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Nei concorsi di cui al precedente comma 1, i titoli di preferenza, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e dell'art. 73, comma 14 della legge 9 agosto 2013, n. 98, saranno considerati solo per coloro che li dichiareranno nella domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno ammessi quali marescialli alla frequenza dei corsi applicativi con riserva di accertamento, anche successiva all'ammissione, dei requisiti prescritti e subordinatamente all'autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente previste dalla normativa vigente. 5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a darne comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul portale dei concorsi secondo le modalita' riportate nel successivo art. 5. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni del presente comma sara' altresi' modificato il numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2. 6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 7. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito www.difesa.it nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
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