IL COMANDANTE GENERALE dell'Arma dei carabinieri Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, e relative disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente «Disposizioni applicabili ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 636, nonche' l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960 e 961 e successive modificazioni; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 28, relativa al reclutamento del personale dei gruppi sportivi, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e art. 1524, comma 2 del decreto legislativo n. 66/2010; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8, comma 1, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, comma 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2025»; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie al lavoro e, in particolare, l'art. 28; Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di tredici carabinieri in ferma quadriennale, in qualita' di atleti, per le esigenze del Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di tredici carabinieri in ferma quadriennale, per il Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ad atleti di interesse nazionale riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al medesimo comitato, ripartiti nelle discipline/specialita' indicate: Sport invernali (Federazione italiana sport invernali): un atleta di sesso maschile disciplina sci alpino - specialita' «slalom gigante, slalom speciale e parallelo»; un atleta di sesso femminile disciplina sci alpino - specialita' «super gigante e discesa libera»; un atleta di sesso maschile nella disciplina snowboard - specialita' «PGS-PSL»; un atleta di sesso maschile nella disciplina slittino singolo su pista artificiale; un atleta di sesso femminile nella disciplina sci alpino - specialita' «slalom gigante»; un atleta di sesso femminile nella disciplina sci di fondo; un atleta di sesso femminile nella disciplina sci alpinismo; un atleta di sesso maschile nella disciplina «bob a due e bob a quattro»; Sport invernali (Federazione italiana sport del ghiaccio): due atleti di sesso maschile disciplina «short track»; Atletica (Federazione italiana di atletica leggera): un atleta di sesso femminile nella disciplina mt. 10.000 e corsa campestre; Nuoto (Federazione italiana nuoto): un atleta di sesso maschile nella disciplina 50 mt. stile libero; Arti marziali (Federazione italiana taekwondo): un atleta di sesso maschile nel «Taekwondo» categoria -63 Kg. 2. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha facolta' di devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o piu' delle discipline/specialita', per insufficienza di concorrenti idonei, ad altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al comma 1. 3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta impregiudicata, per il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare o diminuire il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2021. In tal caso verra' data formale comunicazione mediante avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
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