Ministero Dell’Interno

Ente: Ministero Dell’Interno

Pubblicazione: 08/07/2022

N° Gazzetta: 54

Cod. Rif. G.U.: 22E08752

Ente

Ministero Dell’Interno

Pubblicazione

08/07/2022

N° Gazzetta

54

Cod. Rif. G.U.

22E08752


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Ministero Dell’Interno – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 24 posti di vice ispettore tecnico nel settore di impiego equipaggiamento del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato

Ministero Dell’Interno – Concorso pubblico 24 posti di vice ispettore tecnico nel settore di impiego equipaggiamento del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato

 
IL CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore generale della pubbica sicurezza 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato»; 
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»; 
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e,  in  particolare,
l'art. 25, comma 1,  lettera  a),  che  prevede  che  l'accesso  alla
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di
Stato avvenga, tra l'altro, mediante pubblico concorso per titoli  ed
esami, in misura non superiore al sessanta per cento e non  inferiore
al cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre  di  ogni
anno, e l'art. 25-bis, che ne detta la disciplina; 
Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  20  novembre  1987,  n.  472,   recante
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile  1987,  n.  150,  di  attuazione   dell'accordo   contrattuale
triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed  estensione
agli altri Corpi  di  Polizia»  e,  in  particolare,  l'art.  8,  che
determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati
presso il Centro studi di Fermo; 
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»  e,  in  particolare,
gli articoli 24 e 26; 
Vista la  legge  2  febbraio  1990,  n.  17,  recante  «Modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali»; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»  e,  in  particolare,  gli  articoli  22  e
seguenti, in materia di accesso  ai  documenti  amministrativi,  e  i
relativi atti attuativi; 
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990,  n.  276,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante  «Aumento
dell'organico del  personale  appartenente  alle  Forze  di  Polizia,
disposizioni per lo  snellimento  delle  procedure  di  assunzione  e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle  sezioni  di
polizia giudiziaria»; 
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, commi 6  e
7; 
Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa»,  e,  in
particolare, gli articoli 19, 47, 75 e 76; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, commi 3, 4 e
5-ter, e il successivo comma 6, circa le  qualita'  di  condotta  che
devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato e l'art. 37  sull'accertamento,  nei
pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei  candidati  dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'  diffuse
e delle lingue straniere; 
Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Codice in materia  di  protezione
dei   dati   personali   recante   disposizioni   per   l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE»; 
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
Visto il  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  come
modificato dal decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni
urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo
e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle
missioni  internazionali  delle  Forze  Armate   e   di   polizia   e
disposizioni urgenti  per  l'attivazione  del  Servizio  europeo  per
l'azione  esterna  e  per  l'amministrazione  della  difesa»  e,   in
particolare, l'art. 9, commi 1, lettera b), e 1-ter; 
Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo» e,
in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande di partecipazione a  selezioni  e  concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
Visto  il  decreto-legge  29   marzo   2016,   n.   42,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del   sistema
scolastico e della ricerca»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 26 maggio 2016, n. 89; 
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e  successive
modificazioni, recante «Disposizioni  in  materia  di  revisione  dei
ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art.  3,  comma
5, il quale dispone, tra l'altro, che fino alla data  di  entrata  in
vigore del regolamento di cui all'art. 25-bis, comma 1,  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  337  del  1982,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni vigenti prima della  data  di  entrata  in
vigore dello stesso decreto  legislativo  n.  95  del  2017,  nonche'
l'art. 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis  e
13-ter; 
Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di Polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»»; 
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di Polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»; 
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano  modificazioni  alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e  al
predetto Codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328, recante  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti», e, in particolare, l'art.  55,  comma  2,  che
individua i titoli di studio richiesti per  la  figura  professionale
del perito industriale, nonche' le disposizioni  transitorie  di  cui
all'art. 8, comma 3, con la connessa Tabella A; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, concernente «Regolamento recante norme per il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,
recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia  didattica
degli atenei», come  modificato,  in  particolare,  dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270; 
Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, recante  «Regolamento  per  i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, recante  «Regolamento  recante  le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici  e  dei  periti  tecnici  della  Polizia  di  Stato»  e,   in
particolare, gli articoli da 1 a 11, da 26 a 29 e da 52 a 61; 
Visto il decreto del Ministro dell'interno  13  luglio  2018,  n.
103, recante «Regolamento  recante  norme  per  l'individuazione  dei
limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di  accesso
ai ruoli e carriere del personale  della  Polizia  di  Stato»  e,  in
particolare, l'art. 2; 
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi  di
laurea magistrale»; 
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  del  9   luglio   2009,   recante
«Equiparazione tra diplomi di laurea del vecchio ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree  magistrali  (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai  fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi»; 
Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28
dicembre  2020,  recante  autorizzazione  alle  assunzioni  a   tempo
indeterminato nelle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militari
per l'anno 2020, ai sensi degli articoli 35,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66,  commi
9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni; 
Visto il decreto del Ministro dell'interno del  18  maggio  2021,
recante  «Determinazione  delle  dotazioni  organiche   dei   settori
d'impiego e dei profili professionali, ove previsti,  dei  ruoli  del
personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica e della
carriera dei funzionari tecnici della  Polizia  di  Stato,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  24
aprile 1982, n.  337,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  5
ottobre 2018, n. 126» e, in particolare, l'art. 4 e la Tabella 1; 
Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  17
novembre  2021,  recante  autorizzazione  alle  assunzioni  a   tempo
indeterminato nelle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militari
per l'anno 2021, ai sensi degli articoli 35,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66,  commi
9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni; 
Visto l'art. 25-bis, comma 1, lettera c), del citato decreto  del
Presidente della Repubblica n. 337 del  1982,  che  annovera,  tra  i
requisiti previsti per la partecipazione al concorso pubblico per  la
nomina a vice ispettore  tecnico,  titoli  di  studio  di  istruzione
secondaria di secondo grado che consentono l'iscrizione ai corsi  per
il conseguimento del diploma universitario da specificarsi in sede di
bando di concorso a norma del successivo comma 5,  nonche',  ove  sia
prevista dalla legge, l'abilitazione professionale,  tutti  attinenti
all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il
quale si concorre; 
Rilevato  che,   a   norma   dell'art.   1-septies   del   citato
decreto-legge  n.  42  del  2016,  ha   avuto   avvio   un'evoluzione
dell'ordinamento  generale  della  figura  professionale  del  perito
industriale, che riserva, a  regime,  l'esercizio  della  professione
specifica ai possessori della conferente laurea triennale; 
Rilevato in particolare, con riferimento al  settore  di  impiego
equipaggiamento del ruolo degli ispettori tecnici  della  Polizia  di
Stato, che l'art. 1 della legge n. 17 del 1990, come  modificato  dal
citato decreto-legge n. 42 del 2016, prevede che il titolo di «Perito
Industriale» spetti a coloro che siano in possesso  della  laurea  di
cui al citato art. 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 328 del 2001; 
Considerato  che  la  predetta  evoluzione  normativa   qualifica
ulteriormente i requisiti culturali e professionali di  cui  all'art.
25-bis, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente  della
Repubblica  n.  337  del  1982,  in  coerenza   con   l'inquadramento
professionale previsto per gli appartenenti al ruolo degli  ispettori
del personale che espleta attivita'  tecnico-scientifica  o  tecnica,
con particolare riguardo alle specifiche funzioni che, ai  sensi  del
relativo  art.  24,   richiedono   una   preparazione   professionale
specialistica nel settore di impiego considerato; 
Ritenuto pertanto, che il concorso di cui al presente bando debba
essere aperto, oltre che ai  possessori  dei  titoli  di  studio  del
livello indicato dal citato art. 25-bis, comma  1,  lettera  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982,  anche  agli
interessati che abbiano conseguito ulteriori,  pertinenti  titoli  di
studio  di  ordine  superiore,  secondo  il   consolidato   principio
dell'assorbimento del titolo di studio inferiore in quello superiore; 
Rilevata la vacanza di organico nel ruolo degli ispettori tecnici
della Polizia di Stato e, in particolare, nella consistenza  organica
del settore di impiego equipaggiamento; 
Considerata la necessita' di bandire un  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per provvedere alla copertura di ventiquattro  posti
disponibili   nell'organico   del   predetto   settore   di   impiego
equipaggiamento; 
Decreta: 
Art. 1 
Posti a concorso 
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  la
copertura di ventiquattro posti di vice ispettore tecnico  del  ruolo
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore di impiego
equipaggiamento. 
2. Dei predetti posti, quattro sono  riservati  al  personale  in
servizio nel  ruolo  dei  sovrintendenti  tecnici,  in  possesso  dei
requisiti specificati nell'art. 3, ad eccezione del limite di eta' di
cui al relativo comma 1, lettera d). 

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