Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di centotredici unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nella categoria D, in diversi profili dei ruoli della Regione Calabria
LA COMMISSIONE RIPAM
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto, in particolare, l’articolo 35 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rubricato «Reclutamento del
personale»;
Visto, in particolare, l’articolo 35-ter del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rubricato «Piattaforma unica di
reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Visto, altresi’, l’articolo 35-quater rubricato «Procedimento per
l’assunzione del personale non dirigenziale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174 concernente il «Regolamento recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 concernente «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e, in particolare, l’articolo 3, comma 7,
che preferisce il candidato piu’ giovane di eta’ in caso di parita’
di punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
e delle prove di esame;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», come
modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice
dell’ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 678 e 1014
rubricati, rispettivamente, «Incentivi per il reclutamento degli
ufficiali ausiliari» e «Riserve di posti nel pubblico impiego»;
Visto l’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
rubricato «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, rubricato «Ufficio per il processo»;
Visto l’articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
rubricato «Formazione presso gli uffici giudiziari»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con
modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19», e, in particolare, l’articolo 18
rubricato «Proroga degli incarichi di collaborazione conferiti da
ANPAL Servizi S.p.a»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell’assenteismo»;
Visto, in particolare, l’articolo 3 della citata legge 19 giugno
2019, n. 56 rubricato «Misure per accelerare le assunzioni mirate e
il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia,
nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 7 luglio 2020, n.
77;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Misure per
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia
di pubblica amministrazione e universita’ e ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020 recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per
l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM)»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
30 giugno 2022 con il quale e’ stata nominata la Commissione RIPAM;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e, in particolare, gli articoli 3 e 18, comma
2, concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette;
Atteso che con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 22
aprile 2022 concernente l’approvazione della programmazione triennale
del fabbisogno di personale per il triennio 2022 – 2024, la Regione
Calabria, in considerazione di quanto risulta dal prospetto
informativo riferito al 29 aprile 2021 – riepilogativo della
situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di
personale con disabilita’ e appartenente alle altre categorie
protette – rappresenta che le quote di riserva di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili» risultano coperte;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare,
l’articolo 3, comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di
apprendimento;
Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita’, concernente le
modalita’ di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con
disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell’articolo 3, comma
4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parita’ di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall’origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE
per la parita’ di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il
«Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 concernente
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita’ e della parita’ di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica denominato «Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca recante «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica»;
Visto il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, in materia di
equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento (DL),
lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree
magistrali (LM) ex decreto n. 270 del 2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare,
l’articolo 8 concernente l’invio per via telematica delle domande per
la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle
pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 concernente «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante
«Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con
modificazioni dalla legge 25 febbraio n. 15, recante «Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare,
l’articolo 1, comma 27-bis, secondo cui, tra l’altro, al fine di
rafforzare la capacita’ amministrativa e consentire l’accelerazione
delle procedure e degli investimenti pubblici per l’attuazione dei
progetti previsti dal PNRR, nonche’ di ridurre il precariato, la
Regione Calabria, negli anni 2022 e 2023, puo’ avviare procedure
selettive per l’assunzione di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo,
anche in soprannumero riassorbibile, anche valorizzando le esperienze
professionali maturate dal personale in servizio presso l’Azienda
Calabria Lavoro, che ha gia’ prestato attivita’ lavorativa presso la
Regione Calabria, per il tramite della medesima Azienda, con
contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione
coordinata e continuativa. Le procedure selettive di cui al primo
periodo sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, tramite l’Associazione Formez PA;
Considerato che la Regione Calabria si e’ rivolta al Dipartimento
della funzione pubblica per l’organizzazione del concorso oggetto del
presente bando, chiedendo di attivare la Commissione
interministeriale RIPAM ai sensi dell’art. 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 22 aprile
2022 concernente «Rideterminazione dotazione organica. Approvazione
Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2022 –
2024. Piano assunzionale anno 2022» cosi’ come modificato dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 601 del 18 novembre 2022
concernente «Rideterminazione dotazione organica. Approvazione
Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2022 –
2024. Piano assunzionale anno 2022. Revoca parziale. Modifica»;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022
recante l’aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei
concorsi»;
Fermi restando gli esiti della mobilita’ ai sensi dell’articolo
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dell’amministrazione destinataria del presente
bando;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento
organizzazione e personale n. 3901/2014 recante «Rideterminazione
profili professionali»;
Delibera:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di un contingente complessivo di centotredici unita’ di
personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da
inquadrare nella categoria D in diversi profili dei ruoli della
Regione Calabria, secondo la seguente ripartizione:
codice 01 – istruttore direttivo amministrativo – finanziario:
ottanta posti;
codice 02 – istruttore direttivo tecnico: trentatre’ posti.
2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e’ riservato, per
ciascuno dei codici concorso di cui al precedente comma 1, ai
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente, nonche’ agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in
possesso dei requisiti previsti dal bando.
3. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione
della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della
formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo
articolo 8 del presente bando di concorso.