IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, recante l'elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica dello Stato maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016; Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei VFP 4 dell'Esercito, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare; Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministero della difesa di concerto con il Ministero della salute, recante «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»; Visto il foglio n. M_D SSMD REG2021 0108980 del 10 giugno 2021 e successiva integrazione n. M_D SSMD REG2021 0117093 del 22 giugno 2021, con il quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le entita' massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2022; Visto il foglio n. M_D AE1C1B2 REG2022 0234185 del 12 luglio 2022 dello Stato maggiore dell'esercito, contenente gli elementi di programmazione per l'emanazione del bando di concorso in questione; Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante «Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia»; Vista la circolare 6003 in data 10 settembre 2018 dello Stato maggiore dell'esercito recante «Specializzazioni, incarichi principali e posizioni organiche dei graduati e dei Militari di truppa (ex circ. O/GRD/TR)»; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare (DGPM) e, in particolare, l'art. 20, comma 3, che prevede le modalita' di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore generale per il personale militare; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 7 agosto 2018 - registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2018, al foglio n. 2089 - relativo alla nomina del Brigadiere generale C.C.r.n. Massimo Croce a vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso e destinatari 1. E' indetto, per il 2022, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di sessanta VFP 4 nelle Forze speciali dell'Esercito, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, in possesso della qualifica di operatore basico per le operazioni speciali (OBOS) e dei requisiti di cui al successivo art. 2. 2. Il 10% dei posti e' riservato alle seguenti categorie previste dall'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole militari; assistiti dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito; assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare; assistiti dell'Opera nazionale figli degli Aviatori; assistiti dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito. 3. Per VFP 1 in servizio si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno (anche in rafferma annuale), ancorche' precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, in servizio alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Ai fini del presente bando non e' considerato militare in servizio il concorrente che, alla medesima data, presti servizio nelle Forze di completamento. 4. Per VFP 1 in congedo si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno (anche in rafferma annuale) che sono stati posti in congedo e che in tale posizione si trovano alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L'eventualita' che il concorrente, alla predetta data, si trovi nella posizione di richiamo nelle Forze di completamento non rileva ai fini della modifica della suddetta posizione di congedo. 5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it e sul portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa all'indirizzo: https://concorsi.difesa.it), che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
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