IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea; Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 recante norme sugli «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, recante «Ordinamento della professione di perito agrario», cosi' come modificata ed integrata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» ed in particolare il titolo III; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 17; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», ed in particolare l'art. 9, comma 6; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed in particolare l'art. 45; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1, comma 52; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425» ed in particolare l'art. 15, comma 8, il quale dispone che «Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali, e' equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti», e particolare l'art. 55, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 sopracitata; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2017, n. 134, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», ed in particolare l'allegato D contenente la Tabella di confluenza dei percorsi degli Istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148» e, in particolare, l'art. 6; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, recante «Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario», d'ora in avanti denominato «Regolamento» il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi di laurea»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori - I.T.S., emanato ai sensi dell'art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art. 4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle Provincie di Trento e Bolzano; Visto il regolamento per lo svolgimento della pratica professionale e dell'attivita' tecnico-agricola subordinata approvato dal Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati il 14 gennaio 2011; Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'ufficio legislativo di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, reso in data 15 marzo 2017 e acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato; Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2209/2020, pubblicata il 2 aprile 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'art. 6, commi 1 e 2, secondo cui «1. qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalita' della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonche' delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresi' individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalita' a distanza, per le attivita' pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonche' per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale»; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, e l'art. 16, comma 1, che dispongono la proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale e dei termini correlati allo stato di emergenza nazionale; Visto l'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea» convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il quale prevede che «Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6, con decreto del Ministro dell'istruzione»; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in particolare, l'art. 6, comma 4, il quale prevede che: «Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalita' di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6, con decreto del Ministro dell'istruzione»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022, n. 54, con il quale, in applicazione delle norme sopracitate, sono state definite le modalita' di svolgimento degli esami di Stato della sessione 2022 di abilitazione all'esercizio delle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato; Ritenuto, in osservanza delle disposizioni sopracitate, di disciplinare l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di perito agrario e perito agrario laureato; Acquisiti i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il profilo, tecnico, del Consiglio nazionale interessato, ed acquisita, altresi', la disponibilita' dello stesso alla realizzazione della sessione d'esame; Ordina: Art. 1 1. E' indetta, per l'anno 2022, la sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e di perito agrario laureato. 2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni: candidato perito agrario: il candidato in possesso di: diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario conseguito presso un Istituto tecnico agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza; candidato perito agrario laureato: il candidato in possesso di: diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza; laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 3. La sessione di esami - ed il relativo programma riportato nella tabella B della presente ordinanza - e' unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.
GazzettaFacile.it | info@gazzettafacile.it
Gazzettafacile.it è un aggregatore di notizie ed in particolare di Concorsi Pubblici, Bandi, Avvisi ed Esiti di Gara e Decreti legislativi.
Le informazioni/notizie presenti su GazzettaFacile.it sono acquisite direttamente dal sito della Gazzetta Ufficiale.
Per comunicare direttamente con la Gazzetta Ufficiale, vi invitiamo a visitare il sito web https://www.gazzettaufficiale.it/.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |