IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla 15
maggio 1997, n. 127, ed in particolare l’art. 2, comma 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico sulle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei e i decreti del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 16 marzo 2007,
concernenti le determinazioni delle classi di laurea magistrale e
delle classi delle lauree universitarie;
Visti il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni e il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare, l’art.
8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e
prove selettive;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, e
l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell’Arma dei carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto l’art. 625 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
Codice dell’ordinamento militare, concernente «Specificita’ e
rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali»;
Visto l’art. 577 del decreto del Presidente della Repubblica
italiana 15 marzo 2010, n. 90, testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, concernente
«Modalita’ di svolgimento dei concorsi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare», e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 – registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 –
recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante
l’approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento
delle imperfezioni e infermita’ che sono causa di non idoneita’ al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2;
Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016,
dell’Ispettorato generale della sanita’ militare, recante «Modalita’
tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici»,
emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l’art.
635, comma 2 del Codice dell’ordinamento militare, disponendo che i
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei
confronti del personale militare in servizio in possesso
dell’idoneita’ incondizionata al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, recante, fra
l’altro, disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e
dell’Aeronautica militare, emanato ai sensi dell’art. 647 del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate, i termini di validita’ delle graduatorie finali
approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti
dal Codice stesso;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022 – 2024»;
Visto il foglio n. M_D A0D32CC REG2022 0237999 del 7 giugno 2022
dello Stato Maggiore della Difesa, concernenti i reclutamenti
autorizzati per l’anno 2023;
Vista la lettera dello Stato Maggiore della Marina n. M_D AD2D0C9
RG22 0082451 del 1° settembre 2022, contenente gli elementi di
programmazione del presente bando;
Ravvisata la necessita’ di indire per il 2023, al fine di
soddisfare specifiche esigenze della Marina militare, un concorso
straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi
quattro guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del
Corpo sanitario militare marittimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
– registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226
-, concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E’ indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di quattro guardiamarina in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo con la seguente
ripartizione:
a) due per laureati in biologia;
b) due per laureati in odontoiatria.
2. Ai sensi dell’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, dei quattro posti di cui al precedente comma 1, uno e’
riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio.
3. Resta impregiudicata per l’amministrazione la facolta’,
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita’ previste dal
concorso o l’ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne dara’ immediata
comunicazione nel sito www.difesa.it che avra’ valore di notifica a
tutti gli effetti e per gli interessati, nonche’ nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa
Amministrazione provvedera’ a formalizzare la citata comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potesta’ di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara’ dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La predetta Direzione generale si riserva altresi’ la
facolta’, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara’ dato avviso pubblicato nel portale dei
concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet
www.difesa.it e www.marina.difesa.it definendone le modalita’. Il
citato avviso avra’ valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti
gli interessati.