L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, e che abroga la direttiva
84/253/CEE;
Vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva
2006/43/CE;
Visti gli articoli 45 e 46 della direttiva 2006/43/CE, cosi’ come
modificati dalla direttiva 2014/56/UE, recanti disposizioni in
materia di «Iscrizione all’albo e controllo dei revisori e degli enti
di revisione contabile di paesi terzi» e di «Deroga in caso di
equivalenza»;
Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente
l’attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera
e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno
2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato – Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle
finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di
revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’8 novembre 2021, n. 266, di individuazione e di
attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei
Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, ed, in
particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Visti, in particolare, l’art. 34, comma 1, del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’«Iscrizione dei
revisori dei Paesi terzi nel registro» che prescrive che il Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel
registro, a determinate condizioni, i revisori e gli enti di
revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di
revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una
entita’ avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano ed il
comma 7 del medesimo articolo «Il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni
attuative del presente articolo, stabilendo in particolare le
condizioni per l’iscrizione nel registro dei revisori legali dei
revisori di Paesi Terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla
disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le
ipotesi di cancellazione dal registro», nonche’ i successivi articoli
35 e 36 concernenti, rispettivamente, la «Vigilanza sui revisori e
sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi» e le «Deroghe in
caso di equivalenza»;
Visto il regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Consob, del 1° settembre 2022, n. 174, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 novembre 2022,
n. 264, emanato in attuazione del menzionato art. 34, comma 7, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 2 del suddetto regolamento n. 174 del 1° settembre
2022, con il quale «e’ istituita nel registro dei revisori legali
presso il Ministero dell’economia e delle finanze un’apposita sezione
separata denominata “sezione revisori e enti di revisione contabile
di Paesi terzi”, relativa ai revisori e agli enti di revisione
contabile di Paesi terzi, di cui all’art. 34, comma 1, del decreto»,
distinta in due parti «Parte A, nella quale sono iscritti i revisori
e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’art. 34,
comma 1 del decreto, in conformita’ all’art. 45, della direttiva» e
«Parte B, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di
revisione contabile di Paesi terzi di cui all’art. 34, comma 1 del
decreto, in conformita’ all’art. 36, del decreto, aventi sede in
Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformita’ all’art. 46
della direttiva»;
Vista l’istanza presentata in data 27 gennaio 2023 dall’ente di
revisione Deloitte AG, codice Lei CHE-101.377.666, sede legale in
Zurigo (Svizzera), tendente ad ottenere l’iscrizione al registro dei
revisori legali nella sezione enti di revisione contabile di Paesi
terzi – Parte A – di cui all’art. 34, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in conformita’ all’art. 45 della
direttiva 2006/43/CE nel registro dei revisori legali;
Viste le richieste di integrazione, MEF – RGS_RL prot. 2992/2023
e 4612/2023, trasmesse ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto
ministeriale n. 174/2022 rispettivamente con mail del 6 febbraio e 22
marzo 2023 e le risposte fornite dall’ente istante con e-mail del 13
febbraio e 8 marzo 2023;
Verificata la completezza documentale della citata istanza di
iscrizione e richiesto a Consob, con nota MEF – RGS prot. 44668 del
16 marzo 2023, il parere motivato di propria competenza ai sensi
dell’art. 8, comma 4 del decreto ministeriale n. 174/2023, in ordine
alla sussistenza o meno delle condizioni per l’iscrizione dell’ente
di revisione contabile di Paesi terzi Deloitte AG nel registro dei
revisori legali;
Acquisita la nota prot. 33559/23, con la quale Consob esprime
parere favorevole in merito all’iscrizione di Deloitte AG al registro
dei revisori legali nella sezione enti di revisione contabile di
Paesi terzi – Parte A;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza delle condizioni previste per
l’iscrizione dell’ente di revisione Deloitte AG al registro dei
revisori legali nell’apposita Sezione enti di revisione contabile di
Paesi terzi – Parte A;
Decreta:
Per le motivazioni di cui in premessa, nel registro dei revisori
legali, nell’apposita sezione separata «Sezione revisori e enti di
revisione contabile di Paesi terzi», istituita dall’art. 2 del
regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Consob, del 1° settembre 2022, n. 174, nella Parte A – nella quale
sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi
terzi di cui all’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, in conformita’ all’art. 45 della direttiva 2006/43/CE,
e’ iscritto il seguente ente di revisione:
Deloitte AG, codice Lei CHE-101.377.666, sede legale in Zurigo
(Svizzera).
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e notificato all’interessato.
Roma, 7 aprile 2023
L’Ispettore generale capo: Tanzi